Messaggio del 21-05-2007 alle ore 11:27:41
a cosa servono?
posto che:
a) romina (alta 25 cm e lunga 40) dormiva sul sedile posteriore e manco ha visto la faccia di c...o che mi ha multato;
b) durante il viaggio mi hanno sorpassato almeno 5 macchinoni che andavano minimo a 150 km/h (ero in superstrada);
c) andavo piano (appena ripartito da un'area di servizio);
d) portavo la cinta, avevo tutto in regola.
e) la paternale sul fatto che è pericolosissimo tenere il cane come lo tenevo io... è ridicola.
deduco che colui che mi ha multato di 74 euro spenderà entro il 2007 10 volte tanto in medicinali NON DI USO COMUNE e se non lui qualche parente stretto (escludo i bambini e gli anziani per bontà).
Messaggio del 21-05-2007 alle ore 11:41:14
Kabù quello che hai pensato un 23 dicembre di tanti,tanti anni fa me lo sono fatto scrivere tra le cose da dichiarare:dichiaro che pur essendo un donatore dell'AIRC(ricerca sul cancro)quest'anno causa multa (289 euro circa mancata revisione,ero un pupetto neppure lo sapevo)non devolverò nessuna cifra e spero che la mancata ricerca possa colpire chi non la merita(non feci scrivere i loro nomi).Si incazzarono da morire,ma dissi loro che tornavo a casa con un auto di mio zio,inconsapevole della mancata revisione.Io sono per le forze dell'ordine in generale,odio la mancanza di elasticità solo con i più deboli......
Messaggio del 21-05-2007 alle ore 11:45:18
cioè detto a la langianese se le pozza magnà a medicin............
comunque a me si trattava della famigerata Polizia Stradale
Messaggio del 21-05-2007 alle ore 11:48:10
Puoi fare opposizione, solo se avevi due cani e di grosso taglio dovevi tenerli nell'apposito gabbiotto, ci dovrebbe essere una sentenza in merito, fatti na ricerca
Messaggio del 21-05-2007 alle ore 11:53:52
COSA DICE LA LEGGE?
L’articolo del codice della strada (D.Lgs. 285/1992 e successive integrazioni e modificazioni) che si occupa di questo aspetto è il n. 169 - Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.
Vediamone gli aspetti principali:
1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida (comma 1): questo è il principio fondamentale che deve regolare le nostre azioni (non dimentichiamoci che il Codice della Strada è un insieme di regole il cui scopo ultimo è la tutela della sicurezza di tutti gli utenti della strada, conducenti, passeggeri o altro…)
2. Sui veicoli che non siano debitamente autorizzati ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria (per semplificare, i carri bestiame…) è sempre possibile trasportare nell’abitacolo 1 animale domestico comunque in condizioni da non costituire impedimento o pericolo per la guida: quindi, anche qui, viene ribadita la necessità della massima tutela della sicurezza ma, dato importante, non vengono richiesti presidi particolari quali reti, gabbie etc.
3. E’ consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installato in via permanente, deve essere autorizzato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri
4. La violazione alle norme di cui sopra è punita con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,00 a euro 286,00 (importi in vigore dal 1 gennaio 2005), con la decurtazione di 1 punto dalla patente.
Messaggio del 21-05-2007 alle ore 11:55:47
che un cane dorme non significa niente....se inchiovi in superstrada a 100 all'ora (magari per evitare un altro cane) il cane che hai dietro diventa un proiettile vagante nell'abitacolo e questo lo sanno tutti
però il carabiniere poteva anche farteli sparagnare si soldi, visto che con 100 euro di multa (media ponderata tra massimo e minimo di questo verbale) ti ci usciva un bellissimo PET TUBE dove adagiare romina in tutta comodità
Messaggio del 21-05-2007 alle ore 11:58:47
ma se tieni tanto alla sicurezza pubblica non punire un potenziale proiettile canino ferma le mercedes a 200 all'ora!
Messaggio del 21-05-2007 alle ore 12:00:59
vabò, sei stato sfortunato magari poteva farti passà che sei brutto e non multarti per il pubblico scandalo, ma che il tuo cane viaggiava senza PET TUBE, questo no
Messaggio del 21-05-2007 alle ore 12:02:40
Comunque... è veramente pericoloso il cane nell'abitacolo. in caso di frenata improvvisa oppure quando gli va di giocare, quando vede un altro cane... tante altre situazioni che cma ti distraggono dalla guida.
Un mio amico per colpa del cane in macchina ha sfondato il recinto di una casa e distrutto la macchina.
Fate due conti... se conviene o no!
Messaggio del 21-05-2007 alle ore 12:06:23
io ci portavo un pelusc ma il tale non ha voluto sentire ragioni e mi ha detto "di qualunque razza sia la legge è legge."
Messaggio del 21-05-2007 alle ore 12:09:43
Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli ha confermato la validità dell'articolo 169 comma 6 del Codice della Strada. Se trasportiamo un cane, solo un cane, in auto, non vi è alcuna posizione predefinita né uso obbligatorio di reti rigide divisorie fra parte anteriore e posteriore dell'abitacolo. L'importante è che la conduzione del cane non ostacoli la normale guida.
La sentenza, n.111 del 17 novembre scorso, cancella così la sanzione irrogata dai Carabinieri ad un automobilista che era stato fermato con un cane, peraltro di piccola taglia, sul sedile accanto a quello di guida. Il magistrato onorario ha accolto la tesi del ricorrente.
Per le modalità di trasporto in auto anche dopo il varo della Legge 1 agosto 2003 n.214 vige il comma 6 dell'articolo 169 del Codice della Strada, titolo V "Norme di comportamento", Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore: Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria, per il trasporto a fini commerciali, ndr) è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (ex ufficio provinciale della Direzione generale della Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione, attenzione al bollino posto alla vendita come quello dei caschi regolari, ndr). Per un solo cane, quindi, nessuna rete divisoria, basta porlo sul sedile o vano posteriore.
Chi contravviene a questo comma 6 incappa espressamente nella previsione del successivo comma 10 che prevede "il pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10" ed un punto di penalità che si raddoppia - come tutte le perdite di punti - per chi ha la patente da meno di tre anni, conseguita successivamente alla data del 1° ottobre 2003.
Sui mezzi a due ruote, articolo 170 del Codice della Strada, è permesso il trasporto di animali purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore che non sporga tanto lateralmente o longitudinalmente rispetto alla sagoma del mezzo ovvero impediscano o limitino la visibilità del conducente. No, quindi, al cagnolino posto quasi a cavallo del ciclomotore come qualche volta succede di vedere né tantomeno di corsa al seguito del "tutore" con strangolamenti già verificatisi. E' in pericolo la sicurezza di umano con casco ed animale, senza.
Messaggio del 21-05-2007 alle ore 12:10:59
grande AVVOCATO BIANCO
Mercoledì, 15 Febbraio 2006 - 09:06
Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli ha confermato la validità dell'articolo 169 comma 6 del Codice della Strada. Se trasportiamo un cane, solo un cane, in auto, non vi è alcuna posizione predefinita né uso obbligatorio di reti rigide divisorie fra parte anteriore e posteriore dell'abitacolo.
L'importante è che la conduzione del cane non ostacoli la normale guida.
La sentenza, n.111 del 17 novembre scorso, cancella così la sanzione irrogata dai Carabinieri ad un automobilista che era stato fermato con un cane, peraltro di piccola taglia, sul sedile accanto a quello di guida. Il magistrato onorario ha accolto la tesi del ricorrente.
Per le modalità di trasporto in auto anche dopo il varo della Legge 1 agosto 2003 n.214 vige il comma 6 dell'articolo 169 del Codice della Strada, titolo V "Norme di comportamento", Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore: Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria, per il trasporto a fini commerciali, ndr) è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (ex ufficio provinciale della Direzione generale della Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione, attenzione al bollino posto alla vendita come quello dei caschi regolari, ndr). Per un solo cane, quindi, nessuna rete divisoria, basta porlo sul sedile o vano posteriore.
Chi contravviene a questo comma 6 incappa espressamente nella previsione del successivo comma 10 che prevede "il pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10" ed un punto di penalità che si raddoppia - come tutte le perdite di punti - per chi ha la patente da meno di tre anni, conseguita successivamente alla data del 1° ottobre 2003.
Sui mezzi a due ruote, articolo 170 del Codice della Strada, è permesso il trasporto di animali purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore che non sporga tanto lateralmente o longitudinalmente rispetto alla sagoma del mezzo ovvero impediscano o limitino la visibilità del conducente. No, quindi, al cagnolino posto quasi a cavallo del ciclomotore come qualche volta succede di vedere né tantomeno di corsa al seguito del "tutore" con strangolamenti già verificatisi. E' in pericolo la sicurezza di umano con casco ed animale, senza.
Messaggio del 21-05-2007 alle ore 12:14:15
Il mio cane mi vuole talmente tanto bene... che se deve andare da qualche parte e non mi vuole far beccare la multa... prende la macchina e ci va da solo!
Una volta però mi ha fatto beccare una multa perchè è andato a lucciole con la mia macchina!
Messaggio del 21-05-2007 alle ore 12:39:00
Kabuto la prossima volta ti presto Sasha accuscì gli stacca la mano che ha usato per scrivere la multa a so carbiniere!!!!!!
Messaggio del 21-05-2007 alle ore 15:43:07
in pratica se io lo porto nel vano posteriore lo posso anche condividere con me alla guida?...cioè guido da dietro col cane diviso davanti al posto della guida?
Messaggio del 21-05-2007 alle ore 16:00:21
Cmq, la cosa più fregna è quando i solerti tutori dell'ordine, preposti ad un posto di blocco, si vedono passare dinanzi un rombante bandone strapieno di pigri ubriachi, magari sgommando a 150 all'ora... Caro Amico, hai tutta la mia solidarietà... Anche io giravo sempre col cane in macchina,l'ho fatto per quasi 15 anni e, se potessi, tornerei volentieri a farlo...Soltanto che il mio compagno di viaggio sedeva sempre sul sedile anteriore della mia Y10 accettando di buon grado anche la cintura...Non che ciò servisse ad evitare le multe, ma almeno a noi piaceva fare così. Non abbiamo mai provocato incidenti e non ce ne fregava un cazzo di queste meschine buffonate, architettate solo per estorcere soldi a delle persone oneste con pietose bugie ed ignobili mezzucci...Coraggio Combà, ha detto una volta un grande uomo di pensiero: "Siamo nati in questa epoca e dobbiamo viverla fino in fondo..."
Messaggio del 21-05-2007 alle ore 16:15:56
se è il legale che penso che sia...con 5 birre nn ci fai niente...ma soprattutto più che mandato ti mandano loro a ricci marini...
Messaggio del 21-05-2007 alle ore 16:24:40
kabù, ti dico solo che i miei genitori hanno preso la multa e in più a mio padre che guidava hanno levato un punto perchè alle 11 di mattina con un sole che spaccava le pietre si stavano dirigendo verso Gissi a trovare una nostra anziana zia e ATTENZIONE PERICOLO GRAVISIMO non avevano le luci accese!!
ora: ho capito che la legge è legge e che se i cani devono essere trasportati in certo modo e tu non lo rispetti quel modo, devi pagare una multa; capisco pure che se c'è la norma per la quale devi accendere i fari anche di giorno sulle strade extraurbane e tu nn la fai, ti becchi la multa...
PERò...
i carabinieri avrebbero potuto in entrambi i casi soprassedere (anche se ne l caso di mio padre ancora di più!! ) visto che i guidatori erano enrtrambi con cintura di sicurezza e per altre cose davvero importanti viaggiavano bene.....
se l'avessero fatto quelli della polizia municiaple l'avrei capito di più...ma i carabinieri, che caxxo!!! è da infami!!!!
Messaggio del 21-05-2007 alle ore 17:18:10
quando lo dico io di mettergli fuoco o di dargli nallisciatina quando sono al mare con la famiglia no è?? e mo vi lamentate pure hanno fatto bene così la prossima volta lo difenderete ancora di più
mo facetice na barzellett .. tant ne tenne già na freca
Messaggio del 21-05-2007 alle ore 18:43:32
vabbè, fatto sta che io ed il mio legale con i 74 euro ci fracicheremo al bar vicino al giudice di pace di castel di sangro (ce ne sarà uno sicuramente...), altro che darli ai caramba!
Messaggio del 05-06-2007 alle ore 17:18:37
Non ci sono piu' attenuanti per chi maltratta gli animali. Lo ha stabilito la Cassazione. L'alta Corte, infatti, ha ribadito che il cane "condotto al seguito o trasportato in autovettura richiede la stessa attenzione e diligenza che normalmente si usa verso un minore"[i/]
Messaggio del 05-06-2007 alle ore 18:14:12
Al di là di quello che prevede il nuovo codice della strada, tieni presente l'eventualità che debba andare tre o quattro volte innanzi al giudice di pace prima che questi emetta una sentenza.
Messaggio del 05-06-2007 alle ore 23:10:00
Cazzo dovro dire a Giandomenico che la prossima volta lo attacco con la cintura....mannaggia quello si incazza
Messaggio del 05-06-2007 alle ore 23:27:47
meno male che a naila le ho tolto almeno il vizio di sedersi sulle mie ginocchia quando guidavo... ma ormai è diventata grande ed indipendente: la prossima volta che viaggiamo le do le chiavi e guida lei