La Piazza
Vergogna Assunzioni in Abruzzo
Messaggio del 04-03-2006 alle ore 09:33:46
CONFERENZA STAMPA 03/03/2006
L’Associazione Culturale Frentania Provincia prendendo spunto dalla Sentenza della Corte Costituzionale 1/2/2006 n. 29 coglie l’occasione per:
1) invitare tutti i cittadini in cerca di occupazione ad inviare il proprio curriculum vitae alla Sasi S.p.A. ed a tutte le società che ricadono nell’ambito di applicazione della Legge Regionale 23/2004 in quanto tali Società potranno assumere nuovo personale solo tramite concorsi pubblici;
2) chiedere lumi al Presidente Cirulli ed al Cda della Sasi sulla posizione dei dipendenti assunti dal 20 agosto 2004 ad oggi senza concorso pubblico. Tali dipendenti sono infatti fortemente preoccupati sulla validità o meno dei propri contratti di lavoro.
Dalla sola lettura infatti della Legge Regionale 23/2004 e della sentenza della Corte Costituzionale tali posizioni lavorative sarebbero state effettuate in maniera difforme dalla legge stessa.
Ma sicuramente il Presidente Cirulli ed il Cda spiegheranno in base a quali norme hanno disatteso la L.R. 23/2004 che prevede il rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l'assunzione di personale dipendente;
3) chiedere al mondo politico ed ai Sindaci quando hanno intenzione di rinnovare il Cda della Sasi scaduto il 31/12/2005 e che dovrebbe rimanere in carica fino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2005. Si pone un unico problema: che tale Cda non ancora approva il bilancio 2004!!!!
Legge Regionale 23 dell’Agosto 2004
Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica
Pubblicato sul BURA n. 22 del 20 agosto 2004
Art. 2
Oggetto della legge
1. La presente legge disciplina i seguenti servizi pubblici locali a rilevanza economica, di seguito denominati "servizi":
a) il servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 21 del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 "attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e successive modifiche, disciplinato dalla L.R. 28.4.2000, n. 83 "Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti" e successive modifiche;
b) il servizio idrico integrato di cui all'art. 4, comma 1, lett. f) della Legge 5.1.1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e successive modifiche, disciplinato dalla L.R. 13.1.1997, n 2 "Disposizioni in materia di risorse idriche cui alla legge n. 36 del 1994" e successive modifiche;
c) i servizi di trasporto pubblico locale di persone di cui al D.Lgs. 19.11.1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15.31997, n. 59" e successive modifiche, disciplinato dalla L.R. 23.12.1998, n. 152 "Norme per il trasporto pubblico locale" e successive modifiche.
Articolo 7 comma 4 lettere:
e) è obbligatorio per le società così costituite provvedere all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'art. 24 della Legge 11.2.1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici" ed all'art. 143 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 "Regolamento di attuazione della Legge 11.2.1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni";
f) è obbligatorio per le società così costituite il rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l'assunzione di personale dipendente;
Sentenza Corte Costituzionale
16.— Con la successiva censura il ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, lettera f), della legge regionale in esame, in quanto la stessa, nel prevedere che le società a capitale interamente pubblico, affidatarie del servizio pubblico, sono obbligate al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l'assunzione di personale dipendente, pone a carico di società private obblighi e oneri non previsti per l'instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato ed invade quindi la competenza esclusiva statale nella materia “ordinamento civile” (art. 117, secondo comma, lettera l, della Costituzione).
17.— La questione non è fondata.
La disposizione in esame non è volta a porre limitazioni alla capacità di agire delle persone giuridiche private, bensì a dare applicazione al principio di cui all'art. 97 della Costituzione rispetto ad una società che, per essere a capitale interamente pubblico, ancorché formalmente privata, può essere assimilata, in relazione al regime giuridico, ad enti pubblici.
D'altronde, questa Corte, sulla base della distinzione tra privatizzazione formale e privatizzazione sostanziale, e dunque con riferimento al suindicato principio, ha riconosciuto la legittimità della sottoposizione al controllo della Corte dei conti degli enti pubblici trasformati in società per azioni a capitale totalmente pubblico (sentenza n. 466 del 1993).
CONFERENZA STAMPA 03/03/2006
L’Associazione Culturale Frentania Provincia prendendo spunto dalla Sentenza della Corte Costituzionale 1/2/2006 n. 29 coglie l’occasione per:
1) invitare tutti i cittadini in cerca di occupazione ad inviare il proprio curriculum vitae alla Sasi S.p.A. ed a tutte le società che ricadono nell’ambito di applicazione della Legge Regionale 23/2004 in quanto tali Società potranno assumere nuovo personale solo tramite concorsi pubblici;
2) chiedere lumi al Presidente Cirulli ed al Cda della Sasi sulla posizione dei dipendenti assunti dal 20 agosto 2004 ad oggi senza concorso pubblico. Tali dipendenti sono infatti fortemente preoccupati sulla validità o meno dei propri contratti di lavoro.
Dalla sola lettura infatti della Legge Regionale 23/2004 e della sentenza della Corte Costituzionale tali posizioni lavorative sarebbero state effettuate in maniera difforme dalla legge stessa.
Ma sicuramente il Presidente Cirulli ed il Cda spiegheranno in base a quali norme hanno disatteso la L.R. 23/2004 che prevede il rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l'assunzione di personale dipendente;
3) chiedere al mondo politico ed ai Sindaci quando hanno intenzione di rinnovare il Cda della Sasi scaduto il 31/12/2005 e che dovrebbe rimanere in carica fino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2005. Si pone un unico problema: che tale Cda non ancora approva il bilancio 2004!!!!
Legge Regionale 23 dell’Agosto 2004
Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica
Pubblicato sul BURA n. 22 del 20 agosto 2004
Art. 2
Oggetto della legge
1. La presente legge disciplina i seguenti servizi pubblici locali a rilevanza economica, di seguito denominati "servizi":
a) il servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 21 del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 "attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e successive modifiche, disciplinato dalla L.R. 28.4.2000, n. 83 "Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti" e successive modifiche;
b) il servizio idrico integrato di cui all'art. 4, comma 1, lett. f) della Legge 5.1.1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e successive modifiche, disciplinato dalla L.R. 13.1.1997, n 2 "Disposizioni in materia di risorse idriche cui alla legge n. 36 del 1994" e successive modifiche;
c) i servizi di trasporto pubblico locale di persone di cui al D.Lgs. 19.11.1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15.31997, n. 59" e successive modifiche, disciplinato dalla L.R. 23.12.1998, n. 152 "Norme per il trasporto pubblico locale" e successive modifiche.
Articolo 7 comma 4 lettere:
e) è obbligatorio per le società così costituite provvedere all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'art. 24 della Legge 11.2.1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici" ed all'art. 143 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 "Regolamento di attuazione della Legge 11.2.1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni";
f) è obbligatorio per le società così costituite il rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l'assunzione di personale dipendente;
Sentenza Corte Costituzionale
16.— Con la successiva censura il ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, lettera f), della legge regionale in esame, in quanto la stessa, nel prevedere che le società a capitale interamente pubblico, affidatarie del servizio pubblico, sono obbligate al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l'assunzione di personale dipendente, pone a carico di società private obblighi e oneri non previsti per l'instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato ed invade quindi la competenza esclusiva statale nella materia “ordinamento civile” (art. 117, secondo comma, lettera l, della Costituzione).
17.— La questione non è fondata.
La disposizione in esame non è volta a porre limitazioni alla capacità di agire delle persone giuridiche private, bensì a dare applicazione al principio di cui all'art. 97 della Costituzione rispetto ad una società che, per essere a capitale interamente pubblico, ancorché formalmente privata, può essere assimilata, in relazione al regime giuridico, ad enti pubblici.
D'altronde, questa Corte, sulla base della distinzione tra privatizzazione formale e privatizzazione sostanziale, e dunque con riferimento al suindicato principio, ha riconosciuto la legittimità della sottoposizione al controllo della Corte dei conti degli enti pubblici trasformati in società per azioni a capitale totalmente pubblico (sentenza n. 466 del 1993).
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