La Piazza

le mie scuse a Quevedi
Messaggio del 21-05-2008 alle ore 10:38:09
Libretti di risparmio postale cosiddetti "dormienti", ovvero dei libretti non movimentati da 10 anni dalla libera disponibilità delle somme e con saldo superiore ai 100 euro (artt. 1 e 2 D.P.R. 22 giugno 2007 n. 116 – Regolamento di attuazione dell'art. 1, c. 345, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 in materia di depositi dormienti).

I titolari sono invitati a recarsi, entro il 26 agosto 2008, presso qualsiasi ufficio postale per dare disposizioni e consentire il censimento anagrafico del proprio Libretto.

Superato il termine suddetto senza che siano state impartite disposizioni, Poste Italiane dovrà procedere all’estinzione del Libretto. Le somme su di esso depositate saranno devolute al Fondo istituito dalla Finanziaria 2006 (art. 1 L. 266/05).
Messaggio del 21-05-2008 alle ore 10:37:20
Depositi "dormienti"
D.P.R. 22 giugno 2007 n. 116 - Regolamento di attuazione dell'art. 1, c. 345, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 in materia di depositi dormienti.
Il Regolamento in materia di depositi dormienti (Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2007 n. 116, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007), entrato in vigore il 17 agosto 2007, prevede che:

sono considerati "dormienti" i depositi di somme di denaro, i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione e i contratti di assicurazione di cui all'art. 2, c. 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Ramo Vita), in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata, con saldo superiore a 100 euro, in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme o degli strumenti finanziari;

decorso il suddetto termine il deposito "dormiente" deve essere estinto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 116/2007, salvo che, entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione da parte dell'intermediario, il titolare non effettui un'operazione o movimentazione (come tale si intende anche la comunicazione espressa alla Banca di voler proseguire nel rapporto). Le somme depositate saranno, quindi, trasferite ad un Fondo pubblico (il fondo di cui all'art. 1 comma 343 della L. 266/2005).

UP
Messaggio del 19-05-2008 alle ore 22:03:43
io che dubitavo delle sue parole

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