Cultura & Attualità
“Il signoraggio illecitamente incassato è del Sovrano Popolo Italiano”. “la Banca d’Italia dovrà rendere ai cittadini italiani la somma di € 5 MILIARDI e 870 milioni circa. L’importo, illecitamente incamerato per signoraggio, dovrà essere liquidato agli italiani in ragione di € 87 circa per persona fisica; in ciò includendo anche i neonati venuti alla luce entro 31/dicembre 2003. La rendita incamerata per signoraggio, non è di proprietà di Bankitalia, ma del Sovrano Popolo Italiano. Questa la sentenza emessa dal tribunale di Pace di Lecce presieduto dal Giudice Cosimo dr. Rochira. La causa si è svolta patrocinata dall’avvocato Antonio Tanza, e la sentenza è stata depositata presso la cancelleria competente in data 26 settembre 2005 al numero 2978/05. Il Giudice di Pace del Tribunale di Lecce Cosimo dr Rochira, nella causa civile iscritta al n. 3712/04, e promossa dal sig Giovanni De Gaetanis, difeso dall’avv. Antonio Tanza, ha sortito un’incredibile sentenza contro la Banca Centrale Europea e, validamente, anche avverso la Banca d’Italia. La deliberazione è stata depositata in cancelleria il 26 settembre 2005 al numero 2978/05. Per effetto di tale sentenza, la Banca d’Italia, che si è indebitamente resa proprietaria di una somma enorme, pari a cinque (5) miliardi d’euro sotto la voce “reddito da signoraggio”, dovrà restituire alla collettività un importo pari ad € 87 per ogni cittadino residente in Italia alla data del 31 dicembre 2003, neonati compresi. Questo è il primo colpo giudiziario inferto al diritto di signoraggio. Il signoraggio è un antico istituto derivante dall’età medievale secondo cui il “sovrano che batteva moneta”, n’assicurava il valore nel tempo, e ciò in cambio di quella specifica garanzia feudale (come la carica a vita del Governatore della Banca d’Italia), che gli permetteva di trattenere una parte di quei valori. Oggi, che neppure le riserve auree di Stato danno garanzia del valore della moneta, al punto che dal loro frontespizio è scomparsa la scritta "pagabili a vista al portatore", è però rimasto quel diritto feudale di signoraggio i cui proventi sono stati incamerati dalla Banca d’Italia. Banca che, però, più non appartiene allo Stato Italiano, ma a banche private e ad altri soggetti che incassano quote di tali illeciti introiti. I cittadini, dunque, hanno continuato a pagare quello che è un vero balzello incassato dagli istituti di credito, e ciò in mancato rispetto dello stesso Statuto della Banca d’Italia che all’articolo 3, comma 3 recita: “La banca appartiene allo Stato". In ottemperanza all’enunciato si è espressa la giuridica conclusione del Giudice che ha affermato: “La sottrazione della rendita da signoraggio in danno alla collettività è di € 87 per singolo cittadino residente alla data del 31 dicembre 2003, e pari ad un valore globale di € 5.023.632.491 che deve essere restituito al popolo italiano.
La sentenza: REPUBBLICA ITALIANA. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il giudice di pace, avv. Cosimo dr Rochira, ha enunciato il seguente provvedimento nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l'oggetto pure a margine, discusso e passato in decisione all'udienza del 8.07.2005, promossa da sig Giovanni De Gaetanis (Attore), rappresentato e difeso dagli avv. A. Tanza e A. Pampini avverso: “BANCA CENTRALE EUROPEA - BANCA CENTRALE D'ITALIA s.p.a.” rappresentata e difesa dagli avv. M. Perassi, M. Mancini, A. Frisullo (convenuta). DECORSO DEL PROCESSO Con atto di chiamata in giudizio del 12.10.2004, l’Attore conveniva in giudizio "la Banca Centrale Europea, e, con essa, la locale articolazione individuata nella Banca Centrale d'Italia s.p.a." invitando a verificare e dichiarare che la proprietà della moneta circolante è della collettività nazionale europea, mentre la Banca Centrale ha solamente il compito di disporre della sua stampa. Per tali fatti, l'intera Massa Monetaria in circolazione è di proprietà dei membri dell'Unione Europea, e che, per effetto di ciò, il Debito Pubblico non esiste, dovendosi, al contrario, ritenerlo Credito Pubblico. Per questi motivi deve essere condannato l'Istituto d’emissione al pagamento della somma, forfetariamente indicata, di €. 1.100,00 con espressa rinuncia al sovrappiù. Inoltre, di condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa. La Banca d'Italia, si costituiva in giudizio all'udienza del 26 novembre 2004, chiedendo il rigetto di tutte le richieste proposte ex adverso, indicandole improponibili ed inammissibili, e in ogni modo infondate. Ma anche proponendo domanda riconvenzionale per la condanna della controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 C.P.C. In particolare la convenuta eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, l’assoluta carenza d’azione, d’interesse d’agire e di legittimazione attiva in capo a parte attrice, e per di più l'infondatezza nel merito delle richieste avversarie. All'udienza del 17 dicembre 2004 fu però rigettata l'eccezione di difetto di convalida passiva formulata dalla Banca d'Italia, ed ammessa la C.T.U. invocata dall'Attore. Al dibattimento del successivo luglio 2005 le parti presentarono le proprie controdeduzioni tecniche alla CTU, e motivarono le loro conclusioni rifacendosi ai rispettivi scritti difensivi; quindi la causa fu trattenuta per la finale decisione. Motivazioni della risoluzione. Si premette che la causa, dato il suo valore sino ad € 1.100,00, è decisa ex art. 113, 2° comma C.P.C. secondo equità ed in osservanza delle norme e
dei principi informatori della materia. La domanda è fondata, pertanto va accolta per quanto di ragione. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla convenuta è infondata anche alla luce delle conclusioni del CTU che individua nella Banca d'Italia il soggetto che trae gli utili dal reddito di signoraggio, come consegue dal bilancio della stessa Banca. Peraltro l'atto preparatorio risulta esser stato ritualmente notificato alla Banca Centrale Europea e, per essa, alla locale articolazione individuata nella Banca Centrale d'Italia S.p.A. La domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta ex art. 96 C.P.C. non può certamente essere accolta, oltre che per la fondatezza della domanda attrice che pertanto escluderebbe l'accoglimento del punto relativo alla condanna per temerarietà, anche per l’evidente circostanza che la formulata domanda ex art. 96 C.P.C. non può essere che equiparata all'accessorietà delle spese processuali che non possono essere tenute in conto nella determinazione del valore della causa anche per l’inammissibile monocorde determinazione da parte del richiedente. L'elaborato peritale ha anche chiarito l'esistenza dell'interesse ad agire, e la legittimazione attiva dell’Attore, anche chiarendone l’esatto diritto al risarcimento del danno derivante dalla sottrazione del reddito da signoraggio. Al C.T.U. era posto anche il quesito di accertare di chi fosse la proprietà della moneta, ed in particolare se questa fosse della collettività nazionale o di altro ente, accertando il danno medio derivante dal cosiddetto debito di signoraggio. Questo giudizio si fonda, dunque, sulla C.T.U. che è motivata e scevra da vizi e/o difetti logici e/o di motivazioni. Il riferimento tecnico disegna, in breve, la storia della Banca d'Italia, gli aspetti istituzionali, le funzioni, i criteri operativi ed i fini istituzionali. Questi fini di natura pubblica la Banca d'Italia assolve in piena autonomia e indipendenza, ritraendone gli utili e i frutti, che divide tra i "partecipanti" come una società per azioni. Lo Statuto del Sistema Europeo delle Banche Centrali e della Banca Centrale Europea stabilisce reddito monetario (art. 32) il reddito ottenuto dalle banche centrali nazionali nell'esercizio delle funzioni di politica monetaria del SEBC. Lo stesso Statuto fissa anche le regole per la determinazione del reddito monetario e per la sua distribuzione tra le banche centrali dei Paesi partecipanti all'euro. Prima di considerarle, il perito ha ritenuto opportuno chiarire il concetto di reddito monetario. -Quando la circolazione era costituita specialmente da monete coniate con metalli preziosi, ogni cittadino poteva richiedere al suo sovrano di coniargli monete con i lingotti d'oro e argento che egli portava alla zecca. Il sovrano, ponendo la sua effigie sulla moneta, ne garantiva il valore, dato dalla quantità e dalla purezza del metallo in essa contenuto. In cambio di questa garanzia, tuttavia, tratteneva per sé una certa quantità di metallo: l'esercizio di questo potere sovrano fu chiamato signoraggio. Introdotta la circolazione della moneta cartacea, slegata dall'oro (soppressione delle c.d. riserve auree), sono mutate le modalità di formazione del signoraggio, ma non la sua natura, che resta quella di un introito dello Stato connesso con l'emissione di moneta.- Il CTU ha specificato il reddito monetario come la differenza tra gli interessi percepiti sulle attività, ed il costo di produzione delle banconote, rendendo chiaro che costituisce il moderno reddito di signoraggio, o reddito monetario, proprio lo scarto tra il primo ed il secondo importo. La
domanda dell'Attore sulla violazione, è anche fondata per il disposto dell'art. 3, 3° comma dello statuto della Banca d'Italia, infatti, esso prevede che le quote di partecipazione possono essere cedute, previo consenso del Consiglio Superiore, solamente da uno all'altro ente compreso nelle categorie indicate nel comma precedente. In ogni caso dovrà essere salvaguardata la continuità della partecipazione maggioritaria al capitale della banca da parte d’enti pubblici o di società la cui maggioranza delle azioni, con diritto di veto, sia posseduta da enti pubblici. Risulta, invece, che solo il 5% e posseduto dall'INPS (Ente Pubblico ), mentre il restante 95% appartiene a privati, Gruppo Intesa, Gruppo San Paolo IMI, Gruppo Assicurazioni Generali, BNL, ecc… Il C.T.U., nella sua relazione, ha chiarito che il reddito dell'istituto, causato dall'attività e dalla circolazione di moneta posta in essere dalla collettività nazionale, dovrebbe vedere lo Stato quale principale beneficiato, e non lobby private. II C.T.U. definisce che, per il periodo preso in esame 1996-2003, la sottrazione del reddito di signoraggio in danno alla collettività (quota attribuita a soggetti privati dalla Banca d'Italia) può determinarsi alla luce dei suddetti criteri e dei prospetti analitici di calcolo riportati nelle relazione peritale, in complessivi € 87,00 corrispondenti ad un danno medio rilevato per cittadino residente alla data del 31.12.2003. La somma complessiva che spetta quindi all’Attore, per il titolo dedotto in giudizio ex art. 2033 e 2041 C .C., è di € 87,00. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Lecce, definitivamente pronunciandosi, così decide: 1) Dà accoglienza alla domanda per le sunnominate causali, e sanziona la convenuta Banca d’Italia, anche in via equitativa, a corrispondere all’Attore la somma di € 87,00 per risarcimento del danno conseguente alla sottrazione del reddito da signoraggio, oltre al pagamento degli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo; 2) Non è accolta la domanda riconvenzionale per le ragioni di cui in motivazione; 3) Sono da ritenersi compensate le spese di giudizio in considerazione della novità della questione trattata; 4) pone le spese di C. T.U. a carico della convenuta soccombente. Così deciso in Lecce, il 15.09.2005 N. 2978/05. Sentenza N. 3712/04 R. Gen. N. 5662/05 R. Cron. N. 800/05 R. Rep.
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Editato da Animamundi il 28/10/2005 alle 07:54:54
sempre per la serie
CERTE COSE E' MEGLIO CHE NON SI DICONO
(ed infatti nessuna notizia da parte dei media: molto meglio parlare di quel cacatore di Celentano...)
anima, vai che forse a quota 6 ci arrivi
Aperto post sul signoraggio. Se vuoi partecipare sei il benvenuto.
POST SIGNORAGGIO
PS: 4
Ti ringrazio per la segnalazione!
Ne avevo sentito qualcosa di sfuggita tempo fa ma non sapevo dove documentarmi.
lo zar, ma questa è una sentenza!!! bene ha fatto anima a postare!!!in pratica, quanto mi tocca?
ah, poco meno di 90€!!!
vabbe', l'importante è la soddisfazione dai!!!
non ho lewtto tutto,ma mo io per avere il maltolto come devo fare?OIn,fai i conti,ci giochiamo un cavallo
anche rockfeller ha iniziato conun portamonete trovato per strada
sentenza cassata nel 2006 per motivi sostanziali e di procedura
http://www.bancaditalia.it/bancomonete/signoraggio/cass_SS_UU_16751_06.pdf
Anima...mazza quanto scrivi!

datte na calmata...respira...magari leggi anche gli altri post...e cosa ti succede attorno (per modo di dire)
quanto è il valore massimo della causa di competenza del Giudice di Pace?
Nuova reply all'argomento:
signoraggio, Bankitalia e i debiti
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