Cultura & Attualità
liberi gli autori del rogo di primavalle
Messaggio del 03-02-2005 alle ore 22:06:20
libero, in questo caso ho fatto a meno di leggere quello che hai postato, ma ti dico i fatti. attento con la stazione di bologna, perchè non so se questa volta una certa persona riuscirebbe ancora a convincere fiore a non adire le vie legali. in quel caso l'accusa a fiore durò non più di pochi giorni. fu prosciolto appena accertato che il giusva aveva solo infamato.
ti prego di postarmi solo le sentenze di condanna di fiore, e solo quelle, e vediamo se ci furono condanne per fatti di sangue!!! vediamo se fiore subì una sola condanna per aver sparato, messo una bomba, o anche per aver cagionato ferite a mani nude!!!!
libero, in questo caso ho fatto a meno di leggere quello che hai postato, ma ti dico i fatti. attento con la stazione di bologna, perchè non so se questa volta una certa persona riuscirebbe ancora a convincere fiore a non adire le vie legali. in quel caso l'accusa a fiore durò non più di pochi giorni. fu prosciolto appena accertato che il giusva aveva solo infamato.
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Messaggio del 03-02-2005 alle ore 20:50:39
detto in parole povere...
detto in parole povere...
Messaggio del 03-02-2005 alle ore 20:18:11
...ma siccome sono onesto e non un chiacchierone, pubblichiamo le scartoffie
Strage di Bologna del 2 agosto 1980
1a Corte di Assise di Appello di Bologna
SENTENZA 16 MAGGIO 1994
Capitolo III
IL DELITTO DI BANDA ARMATA
1. Le decisioni di merito
1.1 La sentenza della Corte d'Assise si snoda at-
traverso le seguenti tappe:
1) la ricognizione dei movimenti eversivi di destra che costituiscono il retroterra e l'antecedente storico della banda armata in contestazione;
2) l'indagine circa la sussistenza e la qualità dei rapporti intersoggettivi che corrono tra gli imputati;
3) l'esame delle vicende politiche ed eversive che accomunano gli imputati;
4) l'individuazione del progetto terroristico-eversivo che è possibile ricostruire attraverso l'esame complessivo dei fatti di terrorismo riferibili all'organizzazione (dovendosi intendere che l'unitarietà del progetto riflette lo scopo comune dell'organizzazione).
Al fine -dunque- di dimostrare il substrato politico, storico ed umano dell'organizzazione eversiva armata creatasi alla fine del 1979, la sentenza traccia un quadro dei movimenti di destra che hanno visto la luce negli anni settanta.
Richiamata la vicenda storica dei movimenti eversivi di destra articolatasi inizialmente nei raggruppamenti costituiti da Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale, la sentenza ha ricordato il tentativo di riunificazione operato con il convegno di Albano del 1975 al quale avevano preso parte i massimi esponenti dei due movimenti (Concutelli, Fachini e Signorelli per O.N.; Stefano Delle Chiaie, Adriano Tilgher e Maurizio Giorgi per A.N.); ha ricordato, ancora, che dal fallimento del convegno di Albano era nata l'esperienza di “COSTRUIAMO L'AZIONE”; esperienza che aveva tra i suoi attivisti preminenti Paolo Signorelli, Massimiliano Fachini, Aldo Semerari, Fabio De Felice, Paolo Aleandri e Sergio Calore; esperienza che faceva capo all'omonimo giornale e che si articolava in autonomi gruppi operativi; ha evidenziato che nel predetto foglio di stampa si era andata affermando una linea politica e culturale, patrocinata da Calore ed Aleandri, contraria allo scontro con i rivoluzionari di sinistra ai quali, anzi, proponeva una “torbida ed ambigua” alleanza diretta contro le istituzioni dello stato borghese, ritenute oppressive. Ne erano seguite azioni terroristiche di tipo relativamente nuovo per la destra : non più rivolte contro i tradizionali avversari di sinistra, bensì contro i simboli e gli uomini degli apparati istituzionali dello Stato.
Collegato ed ispirato dai politici di CLA (Costruiamo l'Azione) era stato il gruppo armato MOVIMENTO RIVOLUZIONARIO POPOLARE, che si era reso autore di una serie di attentati non rivendicati nell'anno 1978 (22.5 Ministero di Grazia e Giustizia; 15.6 Autoparco comunale di via San Teodoro di Roma; 20.6 Direzione regionale SIP di Roma; 20.7 Prefettura di Roma), e ciò per fare una verifica operativa delle tesi politiche di CLA -secondo le dichiarazioni di Calore e Aleandri; Calore aveva attribuito specificamente a Fachini la decisione di non rivendicare gli attentati perché ciò avrebbe permesso di conseguire “lo scopo di verificare la rispondenza dell'ambiente ad un eventuale discorso politico-militare”-; e, successivamente, nel 1979, di una serie di attentati rivendicati, appunto con la sigla MRP ed il suo simbolo grafico, esauritisi con il fallito attentato al CSM (20.4 Sala consiliare del Campidoglio; 14.5 Regina Coeli; 24.5 Ministero degli esteri; 20.5 CSM).
La sentenza ha, poi, ricordato il gruppo del FUAN di Roma con sede in Via Siena. Attorno ad esso si erano raccolti i due fratelli Fioravanti, Alessandro Alibrandi, F. Mambro, Walter Sordi e Dario Pedretti con vari altri. Il gruppo non era strutturato secondo moduli organizzativi e i giovani erano uniti soltanto dal desiderio di praticare azioni militari di contenuto e rilievo superiore al semplice pestaggio degli avversari politici di sinistra; si praticavano la filosofia dello spontaneismo armato e la strategia della tregua con i rossi; si perseguiva il fine di attuare una azione eversiva autonoma ma convergente, da destra e da sinistra, con l'obiettivo ultimo della distruzione dello stato nell'insurrezione o nella morsa della guerra civile.
Nell'ambito del fenomeno spontaneista, il gruppo FUAN veniva identificato come il centro di un'area più vasta genericamente designabile con la sigla NAR , sigla che non identificava una organizzazione unitaria stabile e strutturata, ma soltanto la matrice fascista degli attentati; un arcipelago di gruppi sovversivi e terroristici relativamente autonomi.
Il gruppo eversivo del FUAN aveva esordito con l'assalto a Radio Città Futura del 9.1.79 e con l'episodio di guerriglia urbana di Centocelle del 10.1.79; nello stesso giorno aveva compiuto l'attentato alla sez PCI di via del Boschetto delle 14.31 e l’attentato al Messaggero in via dei Serviti delle 18.10, tutti rivendicati con la sigla NAR; l’attentato al cinema Ambra Iovinelli, alla sede del circolo culturale femminista autonomo del 7.3.79, alla sede del PCI/Esquilino di via Cairoli del 16.6.79; il furto di armi e bombe SRCM alla Capitaneria di porto di Ravenna del 14/15.12.78; la rapina all'armeria Omnia Sport (esaltata come momento forte del percorso delinquenziale ed eversivo del gruppo da più imputati).
Dall'esaurirsi di “Lotta studentesca” era nata nel 1977 TERZA POSIZIONE, organismo gerarchizzato e minutamente organizzato che dal punto di vista ideologico rifiutava tanto il comunismo come il capitalismo.
All'attività clandestina era preposto un Nucleo Operativo nel quale agivano stabilmente Soderini, Belsito, Ciavardini, Vale.
Per sostituire Giuseppe Dimitri, leader militare del gruppo che era stato catturato, i vertici politici del Movimento (Fiore, Adinolfi e Mangiameli) avevano ingaggiato V. Fioravanti.
Sotto il comando di quest'ultimo erano state compiute azioni terroristiche di grande risonanza ( omicidio Arnesano, 6.2.80; omicidio dell’agente p.s. Evangelista davanti al liceo Giulio Cesare, 28.5.80 ).
Il Nucleo operativo di TP si era sottratto progressivamente al controllo dei massimi dirigenti Fiore e Adinolfi tanto da divenire, già dopo l'omicidio Arnesano, una struttura autonoma che solo formalmente era rimasta collegata alla direzione politica di Fiore e Adinolfi.
Vale, Soderini e Belsito si erano allontanati da TP, rifiutando le mediazioni politiche di Fiore e Adinolfi, e si erano avvicinati ai fratelli Fioravanti e alla galassia NAR.
Da altre esperienze politiche era approdato al medesimo risultato Cavallini.
Dall'autunno 79 -così come emergeva dalle stesse dichiarazioni del Fioravanti-era venuto a formarsi un gruppo profondamente determinato a condurre la lotta politica con scelte strategiche essenzialmente rivolte alla strutturazione di un organismo associativo armato in guerra perenne contro lo Stato.
Tale gruppo aveva adottato una strategia rivolta a riunificare l'ambiente della destra eversiva attraverso i seguenti obiettivi: 1) liberare il leader storico Freda; 2) vendicare l'arresto del comandante militare di ON, Concutelli, sopprimendo colui (l'avv. Giorgio Arcangeli) che nell'ambiente era indicato come il responsabile della sua prigionia; 3) procurare l'evasione del Concutelli medesimo; 4) compiere un attentato contro un magistrato, diverso e ulteriore rispetto all'omicidio Amato.
La sentenza annota che i fatti dimostravano, al di là degli articoli pubblicati su CLA e delle dichiarazioni di Fioravanti e Cavallini, che esisteva un legame profondo tra l'ambiente della vecchia destra ordinovista e l'area giovanile rappresentata da V. Fioravanti e dal suo gruppo.
Annota, ancora, che "in sostanza : dalla fine del 1979, a seguito della crisi di Costruiamo l'Azione e di Terza Posizione, nonché dall'incipiente ma progressivo sottrarsi del nucleo operativo di TP alla leadership di Roberto Fiore e Gabriele Adinolfi, nel panorama della destra eversiva, sulla quale prima facie si apprezza il dissolversi in mille rivoli del sovversivismo, impegnato in forme spontaneistiche in una “guerra senza strategia” contro lo Stato, è dato cogliere, ad una più attenta analisi, il dipanarsi di un filo unitario che collega tutti coloro i quali dalla crisi delle varie organizzazioni di origine non fanno discendere una scelta di disperazione o di resa, ma, invece, l'impegno a costruire un nuovo agguerritissimo organismo eversivo".
Nello stesso tempo è possibile cogliere “una strategia di controllo dei fermenti giovanili da parte delle tradizionali cariatidi del neofascismo ispirata dall'obiettivo di convogliare le forze disperse verso un unico organismo armato”; strategia di controllo del mondo giovanile a fini di eventuale arruolamento ed indottrinamento, ma anche, più subdolamente, di strumentalizzazione politica della sua azione militare.
La sentenza passa, poi, ad esaminare i LEGAMI INTERSOGGETTIVI che si sono accertati esistere tra gli imputati della contestata banda armata.
Viene giudicata di centrale importanza -per il ruolo di vero e proprio comandante militare che Fioravanti verrà assumendo nella banda armata- la cooptazione (6-7 dic.79) di Valerio F. nel gruppo, facente capo a Calore, costituito dagli operativi dell'ambiente di CLA sopravvissuti alla crisi dell'organizzazione; gruppo che si era venuto sfaldando sotto il profilo organizzativo, e mutando fisionomia per effetto dei legami con altro gruppo facente capo a Egidio Giuliani.
Calore, quindi, aveva fatto conoscere Fioravanti a Cavallini in occasione della rapina all'orefice D'Amore di Tivoli commessa il 10 dic.’79
La presentazione di Cavallini a Giuliani ad opera di Bruno Mariani aveva rappresentato il momento conclusivo della fusione “operativa” tra i resti di CLA e la banda Giuliani.
Nell’autunno ’79, durante la carcerazione di Calore, Cavallini aveva fatto la spola tra Roma e Padova per portare a Fachini varie partite di oro. Giuliani, infatti, che si era reso autore della rapina di un grosso quantitativo di oro ai danni di un cittadino libico, doveva riciclare il bottino e a ciò si era prestato Fachini
Il sodalizio Fioravanti-Cavallini -si afferma- aveva cementato la convergenza dei due poli, romano e veneto, attesi i rapporti esistenti tra Fachini e lo stesso Cavallini e la circostanza che il primo aveva introdotto il secondo negli ambienti romani di TP.
Vengono, poi, descritti i legami Fioravanti-Fachini e quelli tra Fachini e Signorelli i quali si erano incontrati, da ultimo, sul lago di Bolsena subito dopo la strage del 2 agosto.
Vengono, infine, ricordati i rapporti di subalternità di Rinani nei confronti del Fachini e i legami accertati tra Picciafuoco e gli ambienti della destra.
La sentenza affronta, a questo punto, l'esame dei FATTI CRIMINOSI RIFERIBILI ALLA BANDA ARMATA al fine di pervenire alla individuazione del progetto terroristico-eversivo che accomunava gli imputati.
Si rileva che a far tempo dai primi mesi del 1980 era stata attuata “una micidiale ‘escalation’ militare” -secondo il concetto di Valerio F. riferito dal Soderini- che aveva lo scopo di evidenziare la presenza della destra, al massimo livello possibile, nella lotta armata contro le istituzioni dello Stato -nelle sue articolazioni centrali e periferiche- con l'evidente ulteriore finalità di seminare nella collettività il terrore e l'insicurezza.
Vengono, così, enumerate le gesta di quel periodo e i progetti che erano allo studio nel gruppo :
-l'omicidio dell'agente della polstato Arnesano commesso il 6 febbraio e che è ascritto a Valerio F. e Luigi Ciavardini;
- l'omicidio dell'agente Evangelista con ferimento dei colleghi Manfreda e Lorefice commesso il 28 maggio (di cui sono stati giudicati responsabili Valerio F., Mambro, Cavallini, Ciavardini e Vale). A riguardo di questo episodio la sentenza annota che si trovarono ad operare insieme : NAR (Valerio), FUAN (Mambro), operativi di TP (Vale e Ciavardini) e Cavallini (latitante milanese che era stato “appoggiato” da Fachini a Roma presso i dirigenti di CLA);
- l'omicidio del giudice Mario Amato commesso il 23 giugno (Valerio F., Mambro, Cavallini, Soderini e Ciavardini);
- il fallito attentato, con palese valenza istituzionale, alla casa dell'on. Tina Anselmi a Castelfranco Veneto in data 8 marzo 80;
- l'attentato, di marca stragista, a Palazzo Marino di Milano del 30 luglio 1980 ore 1,55;
- l'attentato alla Libreria Feltrinelli di Padova del 25.7.80 rivendicato a nome dei NAR;
- l'assalto al distretto militare di Padova per procurare le armi pesanti da usare contro il furgone blindato che avrebbe trasportato Concutelli dal carcere dell'Ucciardone al palazzo di giustizia di Palermo (Valerio, Mambro, Mangiameli).
- Nel frattempo si progetta l'attentato a un secondo magistrato, il veneto Stiz, da realizzare in un momento subito successivo alla strage della stazione.
E al riguardo la sentenza fa rilevare che la notizia di questo progetto esce tanto da fonti dell'ambiente veneto (Vettore Presilio, Rinani), come da fonti romane (Mangiameli); ancora, fa rilevare che le modalità dell'attentato (che, secondo quanto riferisce Vettore Presilio, doveva essere compiuto da uomini travestiti da Carabinieri e con auto già in via di approntamento presso un carrozziere) trovano un singolare riscontro nel romano Aleandri, il quale riferisce di avere ricevuto una richiesta di divise da Carabiniere da Fachini e Raho e che queste furono di fatto procurate con il tramite di Pancrazio Scorza.
Conclusivamente, il tutto sta a dimostrare -sostiene la sentenza- l'unità di intenti tra la componente ROMANA e quella VENETA della banda armata in contestazione.
- Da ultimo, viene preso in considerazione il progetto di liberare dal carcere Concutelli.
Viene ricordato che costui era un personaggio di prestigio della vecchia destra, ancora pienamente collegato all'ambiente di O.N., e che del progetto di fuga, già patrimonio di una più vasta area, si era ad un certo punto impadronito operativamente il gruppo di Valerio Fioravanti. La sentenza ne trae argomento per commentare che il progetto dimostrava che solo a parole gli "spontaneisti" rinnegavano la vecchia destra; in realtà, il detto progetto costituiva l'espressione di una strategia unificante della destra eversiva ; esso rappresentava l'ideale seguito dell'operazione che aveva portato alla liberazione di Freda.
Dal punto di vista organizzativo, la sentenza ha ritenuto che il vertice strategico dell'organizzazione armata fosse collettivo; un vertice in cui si collocavano sia i politici che gli operativi e da cui erano esclusi solo i gregari, identificabili nel Rinani e nel Picciafuoco.
Lo scopo sociale è stato identificato nel "fine di aggregazione, in funzione rivoluzionaria, intorno ad obiettivi unificanti e mobilitanti, delle forze disgregate della destra, soprattutto in ambiente giovanile, nonché quello ulteriore di scollamento delle istituzioni democratiche, attraverso il disorientamento della collettività nazionale e la conseguente progressiva erosione degli equilibri sociali".
Il detto scopo sociale -ha tenuto a sottolineare la sentenza- è specifico della banda armata oggetto del presente giudizio e costituisce un elemento di sicura differenziazione di tale banda da altre per le quali si sono celebrati, in sedi diverse, procedimenti penali anche a carico degli odierni imputati.
Si è soggiunto, tuttavia, che l'autonoma configurabilità di questa banda armata discende da una molteplicità di elementi : a) dall'assoluta specificità del programma criminoso, nelle tre componenti dell'attentato selettivo, dell'attentato indiscriminato e dell'azione militare eclatante volta a galvanizzare l'ambiente; b) dalla composizione soggettiva dell'organizzazione, in cui confluiscono elementi provenienti da eterogenee esperienze ed appartenenti a generazioni diverse della eversione neofascista, e tuttavia capaci di trovare un comune denominatore strategico; c) dalla segretezza del sodalizio rispetto alle varie organizzazioni di base dell'arcipelago; d) dall'ulteriore circostanza che è storicamente ricostruibile un momento di cesura fra l'esperienza delle varie organizzazioni entrate in crisi nel 1979 ed il formarsi, a seguito delle scarcerazioni e della ripresa dei contatti, del nuovo gruppo, costituitosi alla fine dello stesso anno.
Passando ad esaminare le posizioni dei singoli imputati e traendo le conclusioni da quanto si era fino a quel momento venuto dicendo in ordine ai rapporti interpersonali ed alla comune partecipazione ai progetti elaborati ovvero agli episodi criminosi passati in rassegna, la sentenza ha concluso per l'affermazione di responsabilità di Fioravanti, Mambro, Cavallini, Signorelli, Fachini e Giuliani in ordine al contestato reato di costituzione, promozione ed organizzazione di banda armata, nonchè di Rinani e Picciafuoco per semplice partecipazione; ha mandato assolti Raho e Melioli con la formula dubitativa e Iannilli con la formula piena.
1.2 La sentenza di appello -che, occorre ripeterlo, antepone l'esame della banda armata a quello della strage- premette che questo delitto, oltre che essere riconosciuto nei suoi elementi oggettivi (pluralità di persone, struttura organizzativa permanente, dotazione di armi, scopo di commettere reati contro la personalità dello Stato), deve necessariamente trovare fondamento anche sul piano soggettivo e cioè nella piena consapevolezza dei partecipi di contribuire alla attività dell'organismo da costituire, sia pure limitatamente ai ruoli a ciascuno assegnati; afferma, quindi, che la decisione dei primi giudici non è soddisfacente quanto all'esame del requisito dell'accordo tra più soggetti per legarsi in unico vincolo d'azione, ed altresì quanto all'altro elemento costitutivo della banda armata rappresentato dalla stabilità del vincolo associativo, che è stato solo enunciato, senza che ne sia stata verificata la concreta sussistenza.
Vano è stato, poi, giudicato il tentativo compiuto dai primi giudici di dimostrare che tra gli imputati fosse intercorso un vincolo di azione, oltre che ideologico, che li aveva avvinti in un'unica struttura. Ed invero, la rivisitazione -definita "storica, o meglio, cronachistica", compiuta dai primi giudici- degli eventi terroristici, attribuibili alla destra, che precedettero la strage del 2 agosto. non apporta elementi con carattere di certezza idonei a chiarire i contributi personali dei singoli imputati; in particolare, le vicende del movimento "Costruiamo l'azione" -cui certamente aderirono tanto il leader del gruppo Nord, Fachini, quanto gli esponenti della destra romana- non permettono di identificare -quanto agli imputati del presente processo- "precise, personali, differenziate responsabilità nella esecuzione di fatti delittuosi".
La Corte d’Assise d'Appello ha, inoltre, ravvisato una evidente contraddizione tra le teorizzazioni di CLA e le gesta dei soggetti inseriti nella galassia dello "spontaneismo armato".
Presi in esame taluni fatti individuati dal primo giudice come momenti significativi dell'accordo sociale stabile tra il gruppo romano e quello veneto (i progetti relativi alla fuga di Freda, alla fuga di Concutelli e all'uccisione di un magistrato veneto), il giudice di appello ha valutato che, al di là della comune matrice eversiva di destra, vi fosse una decisa divaricazione ideologica, culturale e, talora, anche generazionale tra le persone coinvolte in tali fatti e, in specie, tra lo "spontaneista" Fioravanti, da un lato, e, dall'altro, i vecchi leaders Signorelli e Semerari, e gli ideologi e attivisti del gruppo veneto, primo fra tutti il Fachini. Tutto ciò portava ad escludere che la convergenza sui fatti cennati potesse costituire un elemento indicativo di una diversa e ben più qualificata intesa.
Quanto, in particolare, alla progettata uccisione di un magistrato veneto, il giudice di appello ha affermato che si trattava, bensì, di idee circolanti sia nell'ambiente veneto che in quello romano, ma ha sottolineato che si trattava "ancora di semplici ideazioni e non ancora di progettazioni".
Passando ad esaminare i rapporti interpersonali tra gli imputati della banda armata, ha espresso l'avviso che scarsa concludenza essi rivestissero al fine di provare la sussistenza di un rapporto di stabile solidarietà associativa, atteso che la lunga militanza di tutti i personaggi nell'ambiente giustificava ampiamente quei collegamenti.
In tale prospettiva, pertanto, andavano valutati i rapporti tra il Fioravanti ed il Signorelli, quelli tra il Fachini ed il Cavallini (laddove quest'ultimo avrebbe, secondo una dichiarazione di Calore, manifestato riserve sulla posizione del primo) ed infine, quelli tra il Signorelli ed il Fachini.
Quanto ai rapporti tra Fioravanti e Fachini, la sentenza di appello ha escluso che vi fosse la prova attendibile di una conoscenza tra i due poco più che saltuaria e superficiale ed ha fatto rilevare la mancanza di qualsiasi prova in ordine alla partecipazione dei due soggetti ad imprese comuni.
Tutto ciò premesso, il giudice di appello ha ritenuto che attraverso la sequenza di attentati verificatisi a partire dalla fine del 1979 apparisse dimostrata soltanto la formazione di una banda più ristretta rispetto a quella contestata, una banda guidata dal Fioravanti e avente come elementi di spicco il Cavallini, la Mambro ed Egidio Giuliani, nonchè altri -non imputati nel presente processo- quali Ciavardini, Soderini e Giorgio Vale.
La conclusione, dunque, a cui è pervenuto quel giudice è che l'organismo sociale armato si sia in realtà limitato al gruppo romano capitanato da Valerio Fioravanti e che non siano riconoscibili elementi probatori conclusivi per ritenere un accordo operativo stabile di tipo sodale di tale gruppo con l'organizzazione eversivo-terroristica veneta diretta da Fachini, né una direzione ideologica o operativa del Signorelli riguardo al gruppo romano.
2. La sentenza della Cassazione
La Cassazione premette che la sentenza di appello ha correttamente adottato il metodo di accertamento induttivo poichè è pervenuta alla individuazione della banda armata (così come ha ritenuto siasi configurata in concreto) muovendo fondamentalmente da alcuni delitti specifici, considerati espressione sintomatica dell'avvenuta formazione del gruppo stabilmente organizzato.
Vengono, tuttavia, indicati tre punti della sentenza che appaiono censurabili.
Il primo concerne la svalutazione compiuta dai giudici di appello della ricostruzione del contesto nel quale si formò e dal quale trasse la sua genesi la banda armata in contestazione.
Al riguardo, la S.C. afferma che la sentenza di appello ripropone quelle stesse carenze di motivazione che sono state enunciate in tema di riferibilità della strage all'area della destra eversiva, rifuggendo aprioristicamente da una indagine considerata di rilievo solo storico-cronachistico.
E' chiaro, invece -afferma la Cassazione- che "una analisi delle risultanze probatorie molteplici (dai documenti ideologici e programmatici, alle plurime dichiarazioni dei terroristi dissociati, ai fatti storicamente accertati) sulla struttura, sulla ideologia e sulla strategia operativa, concretamente realizzatasi nei fatti, delle organizzazioni eversive immediatamente precedenti a quella in esame avrebbe potuto offrire un contributo all'indagine".
Specificamente, appare significativa la vicenda di "Costruiamo l'azione", nella quale avrebbe avuto parte notevole Fachini, pur non essendo emersa la sua partecipazione a fatti delittuosi specifici riferibili a detta organizzazione.
L'affermazione sul punto della sentenza impugnata, secondo cui vi sarebbe una cesura tra il detto movimento e lo “spontaneismo” dei NAR, è giudicata "frutto di una insufficiente considerazione dei due movimenti"; invero -afferma la Cassazione- la sentenza di appello "non ha adeguatamente considerato" che il fenomeno spontaneista era largamente presente nel movimento “CLA”, che affidava la sua unitarietà alla linea ideologica del giornale, ma lasciava ampio spazio alla creatività operativa dei gruppi operativi che nella sua linea si riconoscevano; ancora, la sentenza di appello non ha considerato che tale linea registrava la presenza di quelle venature sinistrorse che poi sarebbero emerse anche nei NAR.
Il secondo punto concerne l'analisi dei sintomi e dei momenti di collegamento tra il gruppo eversivo romano di Fioravanti e quello veneto di Fachini.
In proposito, la S.C. afferma che la sentenza di appello elude l'accertamento delle circostanze dei vari episodi (in particolare, le fughe di Freda e Concutelli e l'attentato al giudice Stiz), appagandosi di considerarli genericamente espressioni di intenti e posizioni nascenti da orientamenti culturali e strategie diverse, oppure vaghi disegni circolanti tra i due gruppi che non avevano dato luogo ad alcuna concreta collaborazione.
Il terzo punto concerne i rapporti intercorsi tra gli esponenti di rilievo dei due gruppi, romano e veneto.
Mentre giudica che siano trattate con motivazione adeguata le risultanze probatorie acquisite in ordine alle frequentazioni Fioravanti-Signorelli, Fachini-Signorelli e Fachini-Fioravanti, la S.C. afferma che, al contrario, si evidenziano carenze nell'analisi del rapporto Fachini-Cavallini.
Questa analisi, infatti, trascura di considerare: a) le dichiarazioni di Marco Guerra in ordine alla collaborazione prestata dal Fachini nel riciclaggio di preziosi rapinati dal Cavallini e dal Giuliani; b) le dichiarazioni del Calore e dell'Aleandri sulle forniture di armi ed esplosivi da parte del Fachini ai gruppi eversivi romani, tramite il Cavallini; c) l'indicativa corrispondenza delle manipolazioni evidenziate nel mitra recuperato sul treno Taranto-Milano con quelle descritte dai due dissociati come presenti in altri tre esemplari di quel tipo di arma, provenienti dal Fachini.
A questo punto la Cassazione perviene ad una proposizione conclusiva che appare esprimere la sostanza del pensiero del giudice di legittimità sul problema della banda armata in esame.
"Ma al postutto -afferma la Cassazione- va osservato che il compendio delle circostanze richiamate non risolve di per sé univocamente il problema dell'accertamento della formazione di una banda armata quale configurata dal capo di imputazione, prospettando, al limite, la possibilità di convergenze progettuali e operative fra i gruppi.
Per cui -soggiunge la Cassazione- risulta logicamente corretta la risoluzione della corte di merito che ha privilegiato la considerazione del concorso ricorrente di un gruppo di persone in azioni delittuose collettive, di rilevante significato politico, per pervenire alla conclusione della formazione della banda armata romana del Fioravanti.
In quest'ottica -prosegue la Cassazione- la necessità già messa in evidenza di un riesame della problematica sulle responsabilità individuali relative ai delitti di strage e degli altri connessi, non può non riaprire logicamente il problema della formazione della cd. banda romano-veneta, alla stregua di quelle che saranno per essere le risultanze del nuovo esame di questa parte della sentenza impugnata, correlate con la rivisitazione approfondita delle emergenze processuali sui tre punti dei quali si è fin qui discorso. E ciò con specifico riguardo alle posizioni del Fachini e del Picciafuoco nonchè del Rinani, per il quale ultimo vanno tenuti presenti i suoi accertati rapporti con il Fachini e, in specie, le confidenze che egli avrebbe fatto al Vettore Presilio, fortemente sintomatiche della sua intraneità al gruppo eversivo veneto."
Resta da dire che Fioravanti, Mambro, Cavallini e Giuliani avevano denunciato la violazione dell'art.90 CPP/1930, deducendo di essere già stati giudicati per il delitto di costituzione ed organizzazione di banda armata: i primi due (banda operante in Roma e altrove tra il 1977 ed il 12.4.81) con sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma sez.1a 19.4.86 in procedimento Angelini Fulvia e altri; il Cavallini (cd. processo NAR/2) con sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma del 17.6.88; Giuliani con sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma 9.6.89 in procedimento contro Allatta Benito ed altri.
A proposito di queste doglianze, la S.C. richiama la testé menzionata necessità del riesame della genesi e della formazione della banda armata contestata in relazione ad una molteplicità di aspetti che qualificano il fatto storico così come contestato e ritenuto. Non può che scaturire -soggiunge la Cassazione- dalla definizione di tale fatto (inteso nella sua materialità e nelle sue coordinate temporali e spaziali) il giudizio di compatibilità con quello accertato in altra sede ai fini della individuazione delle condizioni che portano all'affermazione della preclusione ex art.90.
Conseguentemente, -conclude la Corte- questo motivo deve dichiararsi assorbito nella valutazione rimessa al giudice di rinvio sul problema della banda armata, in quanto da essa dipendente.
...ma siccome sono onesto e non un chiacchierone, pubblichiamo le scartoffie
Strage di Bologna del 2 agosto 1980
1a Corte di Assise di Appello di Bologna
SENTENZA 16 MAGGIO 1994
Capitolo III
IL DELITTO DI BANDA ARMATA
1. Le decisioni di merito
1.1 La sentenza della Corte d'Assise si snoda at-
traverso le seguenti tappe:
1) la ricognizione dei movimenti eversivi di destra che costituiscono il retroterra e l'antecedente storico della banda armata in contestazione;
2) l'indagine circa la sussistenza e la qualità dei rapporti intersoggettivi che corrono tra gli imputati;
3) l'esame delle vicende politiche ed eversive che accomunano gli imputati;
4) l'individuazione del progetto terroristico-eversivo che è possibile ricostruire attraverso l'esame complessivo dei fatti di terrorismo riferibili all'organizzazione (dovendosi intendere che l'unitarietà del progetto riflette lo scopo comune dell'organizzazione).
Al fine -dunque- di dimostrare il substrato politico, storico ed umano dell'organizzazione eversiva armata creatasi alla fine del 1979, la sentenza traccia un quadro dei movimenti di destra che hanno visto la luce negli anni settanta.
Richiamata la vicenda storica dei movimenti eversivi di destra articolatasi inizialmente nei raggruppamenti costituiti da Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale, la sentenza ha ricordato il tentativo di riunificazione operato con il convegno di Albano del 1975 al quale avevano preso parte i massimi esponenti dei due movimenti (Concutelli, Fachini e Signorelli per O.N.; Stefano Delle Chiaie, Adriano Tilgher e Maurizio Giorgi per A.N.); ha ricordato, ancora, che dal fallimento del convegno di Albano era nata l'esperienza di “COSTRUIAMO L'AZIONE”; esperienza che aveva tra i suoi attivisti preminenti Paolo Signorelli, Massimiliano Fachini, Aldo Semerari, Fabio De Felice, Paolo Aleandri e Sergio Calore; esperienza che faceva capo all'omonimo giornale e che si articolava in autonomi gruppi operativi; ha evidenziato che nel predetto foglio di stampa si era andata affermando una linea politica e culturale, patrocinata da Calore ed Aleandri, contraria allo scontro con i rivoluzionari di sinistra ai quali, anzi, proponeva una “torbida ed ambigua” alleanza diretta contro le istituzioni dello stato borghese, ritenute oppressive. Ne erano seguite azioni terroristiche di tipo relativamente nuovo per la destra : non più rivolte contro i tradizionali avversari di sinistra, bensì contro i simboli e gli uomini degli apparati istituzionali dello Stato.
Collegato ed ispirato dai politici di CLA (Costruiamo l'Azione) era stato il gruppo armato MOVIMENTO RIVOLUZIONARIO POPOLARE, che si era reso autore di una serie di attentati non rivendicati nell'anno 1978 (22.5 Ministero di Grazia e Giustizia; 15.6 Autoparco comunale di via San Teodoro di Roma; 20.6 Direzione regionale SIP di Roma; 20.7 Prefettura di Roma), e ciò per fare una verifica operativa delle tesi politiche di CLA -secondo le dichiarazioni di Calore e Aleandri; Calore aveva attribuito specificamente a Fachini la decisione di non rivendicare gli attentati perché ciò avrebbe permesso di conseguire “lo scopo di verificare la rispondenza dell'ambiente ad un eventuale discorso politico-militare”-; e, successivamente, nel 1979, di una serie di attentati rivendicati, appunto con la sigla MRP ed il suo simbolo grafico, esauritisi con il fallito attentato al CSM (20.4 Sala consiliare del Campidoglio; 14.5 Regina Coeli; 24.5 Ministero degli esteri; 20.5 CSM).
La sentenza ha, poi, ricordato il gruppo del FUAN di Roma con sede in Via Siena. Attorno ad esso si erano raccolti i due fratelli Fioravanti, Alessandro Alibrandi, F. Mambro, Walter Sordi e Dario Pedretti con vari altri. Il gruppo non era strutturato secondo moduli organizzativi e i giovani erano uniti soltanto dal desiderio di praticare azioni militari di contenuto e rilievo superiore al semplice pestaggio degli avversari politici di sinistra; si praticavano la filosofia dello spontaneismo armato e la strategia della tregua con i rossi; si perseguiva il fine di attuare una azione eversiva autonoma ma convergente, da destra e da sinistra, con l'obiettivo ultimo della distruzione dello stato nell'insurrezione o nella morsa della guerra civile.
Nell'ambito del fenomeno spontaneista, il gruppo FUAN veniva identificato come il centro di un'area più vasta genericamente designabile con la sigla NAR , sigla che non identificava una organizzazione unitaria stabile e strutturata, ma soltanto la matrice fascista degli attentati; un arcipelago di gruppi sovversivi e terroristici relativamente autonomi.
Il gruppo eversivo del FUAN aveva esordito con l'assalto a Radio Città Futura del 9.1.79 e con l'episodio di guerriglia urbana di Centocelle del 10.1.79; nello stesso giorno aveva compiuto l'attentato alla sez PCI di via del Boschetto delle 14.31 e l’attentato al Messaggero in via dei Serviti delle 18.10, tutti rivendicati con la sigla NAR; l’attentato al cinema Ambra Iovinelli, alla sede del circolo culturale femminista autonomo del 7.3.79, alla sede del PCI/Esquilino di via Cairoli del 16.6.79; il furto di armi e bombe SRCM alla Capitaneria di porto di Ravenna del 14/15.12.78; la rapina all'armeria Omnia Sport (esaltata come momento forte del percorso delinquenziale ed eversivo del gruppo da più imputati).
Dall'esaurirsi di “Lotta studentesca” era nata nel 1977 TERZA POSIZIONE, organismo gerarchizzato e minutamente organizzato che dal punto di vista ideologico rifiutava tanto il comunismo come il capitalismo.
All'attività clandestina era preposto un Nucleo Operativo nel quale agivano stabilmente Soderini, Belsito, Ciavardini, Vale.
Per sostituire Giuseppe Dimitri, leader militare del gruppo che era stato catturato, i vertici politici del Movimento (Fiore, Adinolfi e Mangiameli) avevano ingaggiato V. Fioravanti.
Sotto il comando di quest'ultimo erano state compiute azioni terroristiche di grande risonanza ( omicidio Arnesano, 6.2.80; omicidio dell’agente p.s. Evangelista davanti al liceo Giulio Cesare, 28.5.80 ).
Il Nucleo operativo di TP si era sottratto progressivamente al controllo dei massimi dirigenti Fiore e Adinolfi tanto da divenire, già dopo l'omicidio Arnesano, una struttura autonoma che solo formalmente era rimasta collegata alla direzione politica di Fiore e Adinolfi.
Vale, Soderini e Belsito si erano allontanati da TP, rifiutando le mediazioni politiche di Fiore e Adinolfi, e si erano avvicinati ai fratelli Fioravanti e alla galassia NAR.
Da altre esperienze politiche era approdato al medesimo risultato Cavallini.
Dall'autunno 79 -così come emergeva dalle stesse dichiarazioni del Fioravanti-era venuto a formarsi un gruppo profondamente determinato a condurre la lotta politica con scelte strategiche essenzialmente rivolte alla strutturazione di un organismo associativo armato in guerra perenne contro lo Stato.
Tale gruppo aveva adottato una strategia rivolta a riunificare l'ambiente della destra eversiva attraverso i seguenti obiettivi: 1) liberare il leader storico Freda; 2) vendicare l'arresto del comandante militare di ON, Concutelli, sopprimendo colui (l'avv. Giorgio Arcangeli) che nell'ambiente era indicato come il responsabile della sua prigionia; 3) procurare l'evasione del Concutelli medesimo; 4) compiere un attentato contro un magistrato, diverso e ulteriore rispetto all'omicidio Amato.
La sentenza annota che i fatti dimostravano, al di là degli articoli pubblicati su CLA e delle dichiarazioni di Fioravanti e Cavallini, che esisteva un legame profondo tra l'ambiente della vecchia destra ordinovista e l'area giovanile rappresentata da V. Fioravanti e dal suo gruppo.
Annota, ancora, che "in sostanza : dalla fine del 1979, a seguito della crisi di Costruiamo l'Azione e di Terza Posizione, nonché dall'incipiente ma progressivo sottrarsi del nucleo operativo di TP alla leadership di Roberto Fiore e Gabriele Adinolfi, nel panorama della destra eversiva, sulla quale prima facie si apprezza il dissolversi in mille rivoli del sovversivismo, impegnato in forme spontaneistiche in una “guerra senza strategia” contro lo Stato, è dato cogliere, ad una più attenta analisi, il dipanarsi di un filo unitario che collega tutti coloro i quali dalla crisi delle varie organizzazioni di origine non fanno discendere una scelta di disperazione o di resa, ma, invece, l'impegno a costruire un nuovo agguerritissimo organismo eversivo".
Nello stesso tempo è possibile cogliere “una strategia di controllo dei fermenti giovanili da parte delle tradizionali cariatidi del neofascismo ispirata dall'obiettivo di convogliare le forze disperse verso un unico organismo armato”; strategia di controllo del mondo giovanile a fini di eventuale arruolamento ed indottrinamento, ma anche, più subdolamente, di strumentalizzazione politica della sua azione militare.
La sentenza passa, poi, ad esaminare i LEGAMI INTERSOGGETTIVI che si sono accertati esistere tra gli imputati della contestata banda armata.
Viene giudicata di centrale importanza -per il ruolo di vero e proprio comandante militare che Fioravanti verrà assumendo nella banda armata- la cooptazione (6-7 dic.79) di Valerio F. nel gruppo, facente capo a Calore, costituito dagli operativi dell'ambiente di CLA sopravvissuti alla crisi dell'organizzazione; gruppo che si era venuto sfaldando sotto il profilo organizzativo, e mutando fisionomia per effetto dei legami con altro gruppo facente capo a Egidio Giuliani.
Calore, quindi, aveva fatto conoscere Fioravanti a Cavallini in occasione della rapina all'orefice D'Amore di Tivoli commessa il 10 dic.’79
La presentazione di Cavallini a Giuliani ad opera di Bruno Mariani aveva rappresentato il momento conclusivo della fusione “operativa” tra i resti di CLA e la banda Giuliani.
Nell’autunno ’79, durante la carcerazione di Calore, Cavallini aveva fatto la spola tra Roma e Padova per portare a Fachini varie partite di oro. Giuliani, infatti, che si era reso autore della rapina di un grosso quantitativo di oro ai danni di un cittadino libico, doveva riciclare il bottino e a ciò si era prestato Fachini
Il sodalizio Fioravanti-Cavallini -si afferma- aveva cementato la convergenza dei due poli, romano e veneto, attesi i rapporti esistenti tra Fachini e lo stesso Cavallini e la circostanza che il primo aveva introdotto il secondo negli ambienti romani di TP.
Vengono, poi, descritti i legami Fioravanti-Fachini e quelli tra Fachini e Signorelli i quali si erano incontrati, da ultimo, sul lago di Bolsena subito dopo la strage del 2 agosto.
Vengono, infine, ricordati i rapporti di subalternità di Rinani nei confronti del Fachini e i legami accertati tra Picciafuoco e gli ambienti della destra.
La sentenza affronta, a questo punto, l'esame dei FATTI CRIMINOSI RIFERIBILI ALLA BANDA ARMATA al fine di pervenire alla individuazione del progetto terroristico-eversivo che accomunava gli imputati.
Si rileva che a far tempo dai primi mesi del 1980 era stata attuata “una micidiale ‘escalation’ militare” -secondo il concetto di Valerio F. riferito dal Soderini- che aveva lo scopo di evidenziare la presenza della destra, al massimo livello possibile, nella lotta armata contro le istituzioni dello Stato -nelle sue articolazioni centrali e periferiche- con l'evidente ulteriore finalità di seminare nella collettività il terrore e l'insicurezza.
Vengono, così, enumerate le gesta di quel periodo e i progetti che erano allo studio nel gruppo :
-l'omicidio dell'agente della polstato Arnesano commesso il 6 febbraio e che è ascritto a Valerio F. e Luigi Ciavardini;
- l'omicidio dell'agente Evangelista con ferimento dei colleghi Manfreda e Lorefice commesso il 28 maggio (di cui sono stati giudicati responsabili Valerio F., Mambro, Cavallini, Ciavardini e Vale). A riguardo di questo episodio la sentenza annota che si trovarono ad operare insieme : NAR (Valerio), FUAN (Mambro), operativi di TP (Vale e Ciavardini) e Cavallini (latitante milanese che era stato “appoggiato” da Fachini a Roma presso i dirigenti di CLA);
- l'omicidio del giudice Mario Amato commesso il 23 giugno (Valerio F., Mambro, Cavallini, Soderini e Ciavardini);
- il fallito attentato, con palese valenza istituzionale, alla casa dell'on. Tina Anselmi a Castelfranco Veneto in data 8 marzo 80;
- l'attentato, di marca stragista, a Palazzo Marino di Milano del 30 luglio 1980 ore 1,55;
- l'attentato alla Libreria Feltrinelli di Padova del 25.7.80 rivendicato a nome dei NAR;
- l'assalto al distretto militare di Padova per procurare le armi pesanti da usare contro il furgone blindato che avrebbe trasportato Concutelli dal carcere dell'Ucciardone al palazzo di giustizia di Palermo (Valerio, Mambro, Mangiameli).
- Nel frattempo si progetta l'attentato a un secondo magistrato, il veneto Stiz, da realizzare in un momento subito successivo alla strage della stazione.
E al riguardo la sentenza fa rilevare che la notizia di questo progetto esce tanto da fonti dell'ambiente veneto (Vettore Presilio, Rinani), come da fonti romane (Mangiameli); ancora, fa rilevare che le modalità dell'attentato (che, secondo quanto riferisce Vettore Presilio, doveva essere compiuto da uomini travestiti da Carabinieri e con auto già in via di approntamento presso un carrozziere) trovano un singolare riscontro nel romano Aleandri, il quale riferisce di avere ricevuto una richiesta di divise da Carabiniere da Fachini e Raho e che queste furono di fatto procurate con il tramite di Pancrazio Scorza.
Conclusivamente, il tutto sta a dimostrare -sostiene la sentenza- l'unità di intenti tra la componente ROMANA e quella VENETA della banda armata in contestazione.
- Da ultimo, viene preso in considerazione il progetto di liberare dal carcere Concutelli.
Viene ricordato che costui era un personaggio di prestigio della vecchia destra, ancora pienamente collegato all'ambiente di O.N., e che del progetto di fuga, già patrimonio di una più vasta area, si era ad un certo punto impadronito operativamente il gruppo di Valerio Fioravanti. La sentenza ne trae argomento per commentare che il progetto dimostrava che solo a parole gli "spontaneisti" rinnegavano la vecchia destra; in realtà, il detto progetto costituiva l'espressione di una strategia unificante della destra eversiva ; esso rappresentava l'ideale seguito dell'operazione che aveva portato alla liberazione di Freda.
Dal punto di vista organizzativo, la sentenza ha ritenuto che il vertice strategico dell'organizzazione armata fosse collettivo; un vertice in cui si collocavano sia i politici che gli operativi e da cui erano esclusi solo i gregari, identificabili nel Rinani e nel Picciafuoco.
Lo scopo sociale è stato identificato nel "fine di aggregazione, in funzione rivoluzionaria, intorno ad obiettivi unificanti e mobilitanti, delle forze disgregate della destra, soprattutto in ambiente giovanile, nonché quello ulteriore di scollamento delle istituzioni democratiche, attraverso il disorientamento della collettività nazionale e la conseguente progressiva erosione degli equilibri sociali".
Il detto scopo sociale -ha tenuto a sottolineare la sentenza- è specifico della banda armata oggetto del presente giudizio e costituisce un elemento di sicura differenziazione di tale banda da altre per le quali si sono celebrati, in sedi diverse, procedimenti penali anche a carico degli odierni imputati.
Si è soggiunto, tuttavia, che l'autonoma configurabilità di questa banda armata discende da una molteplicità di elementi : a) dall'assoluta specificità del programma criminoso, nelle tre componenti dell'attentato selettivo, dell'attentato indiscriminato e dell'azione militare eclatante volta a galvanizzare l'ambiente; b) dalla composizione soggettiva dell'organizzazione, in cui confluiscono elementi provenienti da eterogenee esperienze ed appartenenti a generazioni diverse della eversione neofascista, e tuttavia capaci di trovare un comune denominatore strategico; c) dalla segretezza del sodalizio rispetto alle varie organizzazioni di base dell'arcipelago; d) dall'ulteriore circostanza che è storicamente ricostruibile un momento di cesura fra l'esperienza delle varie organizzazioni entrate in crisi nel 1979 ed il formarsi, a seguito delle scarcerazioni e della ripresa dei contatti, del nuovo gruppo, costituitosi alla fine dello stesso anno.
Passando ad esaminare le posizioni dei singoli imputati e traendo le conclusioni da quanto si era fino a quel momento venuto dicendo in ordine ai rapporti interpersonali ed alla comune partecipazione ai progetti elaborati ovvero agli episodi criminosi passati in rassegna, la sentenza ha concluso per l'affermazione di responsabilità di Fioravanti, Mambro, Cavallini, Signorelli, Fachini e Giuliani in ordine al contestato reato di costituzione, promozione ed organizzazione di banda armata, nonchè di Rinani e Picciafuoco per semplice partecipazione; ha mandato assolti Raho e Melioli con la formula dubitativa e Iannilli con la formula piena.
1.2 La sentenza di appello -che, occorre ripeterlo, antepone l'esame della banda armata a quello della strage- premette che questo delitto, oltre che essere riconosciuto nei suoi elementi oggettivi (pluralità di persone, struttura organizzativa permanente, dotazione di armi, scopo di commettere reati contro la personalità dello Stato), deve necessariamente trovare fondamento anche sul piano soggettivo e cioè nella piena consapevolezza dei partecipi di contribuire alla attività dell'organismo da costituire, sia pure limitatamente ai ruoli a ciascuno assegnati; afferma, quindi, che la decisione dei primi giudici non è soddisfacente quanto all'esame del requisito dell'accordo tra più soggetti per legarsi in unico vincolo d'azione, ed altresì quanto all'altro elemento costitutivo della banda armata rappresentato dalla stabilità del vincolo associativo, che è stato solo enunciato, senza che ne sia stata verificata la concreta sussistenza.
Vano è stato, poi, giudicato il tentativo compiuto dai primi giudici di dimostrare che tra gli imputati fosse intercorso un vincolo di azione, oltre che ideologico, che li aveva avvinti in un'unica struttura. Ed invero, la rivisitazione -definita "storica, o meglio, cronachistica", compiuta dai primi giudici- degli eventi terroristici, attribuibili alla destra, che precedettero la strage del 2 agosto. non apporta elementi con carattere di certezza idonei a chiarire i contributi personali dei singoli imputati; in particolare, le vicende del movimento "Costruiamo l'azione" -cui certamente aderirono tanto il leader del gruppo Nord, Fachini, quanto gli esponenti della destra romana- non permettono di identificare -quanto agli imputati del presente processo- "precise, personali, differenziate responsabilità nella esecuzione di fatti delittuosi".
La Corte d’Assise d'Appello ha, inoltre, ravvisato una evidente contraddizione tra le teorizzazioni di CLA e le gesta dei soggetti inseriti nella galassia dello "spontaneismo armato".
Presi in esame taluni fatti individuati dal primo giudice come momenti significativi dell'accordo sociale stabile tra il gruppo romano e quello veneto (i progetti relativi alla fuga di Freda, alla fuga di Concutelli e all'uccisione di un magistrato veneto), il giudice di appello ha valutato che, al di là della comune matrice eversiva di destra, vi fosse una decisa divaricazione ideologica, culturale e, talora, anche generazionale tra le persone coinvolte in tali fatti e, in specie, tra lo "spontaneista" Fioravanti, da un lato, e, dall'altro, i vecchi leaders Signorelli e Semerari, e gli ideologi e attivisti del gruppo veneto, primo fra tutti il Fachini. Tutto ciò portava ad escludere che la convergenza sui fatti cennati potesse costituire un elemento indicativo di una diversa e ben più qualificata intesa.
Quanto, in particolare, alla progettata uccisione di un magistrato veneto, il giudice di appello ha affermato che si trattava, bensì, di idee circolanti sia nell'ambiente veneto che in quello romano, ma ha sottolineato che si trattava "ancora di semplici ideazioni e non ancora di progettazioni".
Passando ad esaminare i rapporti interpersonali tra gli imputati della banda armata, ha espresso l'avviso che scarsa concludenza essi rivestissero al fine di provare la sussistenza di un rapporto di stabile solidarietà associativa, atteso che la lunga militanza di tutti i personaggi nell'ambiente giustificava ampiamente quei collegamenti.
In tale prospettiva, pertanto, andavano valutati i rapporti tra il Fioravanti ed il Signorelli, quelli tra il Fachini ed il Cavallini (laddove quest'ultimo avrebbe, secondo una dichiarazione di Calore, manifestato riserve sulla posizione del primo) ed infine, quelli tra il Signorelli ed il Fachini.
Quanto ai rapporti tra Fioravanti e Fachini, la sentenza di appello ha escluso che vi fosse la prova attendibile di una conoscenza tra i due poco più che saltuaria e superficiale ed ha fatto rilevare la mancanza di qualsiasi prova in ordine alla partecipazione dei due soggetti ad imprese comuni.
Tutto ciò premesso, il giudice di appello ha ritenuto che attraverso la sequenza di attentati verificatisi a partire dalla fine del 1979 apparisse dimostrata soltanto la formazione di una banda più ristretta rispetto a quella contestata, una banda guidata dal Fioravanti e avente come elementi di spicco il Cavallini, la Mambro ed Egidio Giuliani, nonchè altri -non imputati nel presente processo- quali Ciavardini, Soderini e Giorgio Vale.
La conclusione, dunque, a cui è pervenuto quel giudice è che l'organismo sociale armato si sia in realtà limitato al gruppo romano capitanato da Valerio Fioravanti e che non siano riconoscibili elementi probatori conclusivi per ritenere un accordo operativo stabile di tipo sodale di tale gruppo con l'organizzazione eversivo-terroristica veneta diretta da Fachini, né una direzione ideologica o operativa del Signorelli riguardo al gruppo romano.
2. La sentenza della Cassazione
La Cassazione premette che la sentenza di appello ha correttamente adottato il metodo di accertamento induttivo poichè è pervenuta alla individuazione della banda armata (così come ha ritenuto siasi configurata in concreto) muovendo fondamentalmente da alcuni delitti specifici, considerati espressione sintomatica dell'avvenuta formazione del gruppo stabilmente organizzato.
Vengono, tuttavia, indicati tre punti della sentenza che appaiono censurabili.
Il primo concerne la svalutazione compiuta dai giudici di appello della ricostruzione del contesto nel quale si formò e dal quale trasse la sua genesi la banda armata in contestazione.
Al riguardo, la S.C. afferma che la sentenza di appello ripropone quelle stesse carenze di motivazione che sono state enunciate in tema di riferibilità della strage all'area della destra eversiva, rifuggendo aprioristicamente da una indagine considerata di rilievo solo storico-cronachistico.
E' chiaro, invece -afferma la Cassazione- che "una analisi delle risultanze probatorie molteplici (dai documenti ideologici e programmatici, alle plurime dichiarazioni dei terroristi dissociati, ai fatti storicamente accertati) sulla struttura, sulla ideologia e sulla strategia operativa, concretamente realizzatasi nei fatti, delle organizzazioni eversive immediatamente precedenti a quella in esame avrebbe potuto offrire un contributo all'indagine".
Specificamente, appare significativa la vicenda di "Costruiamo l'azione", nella quale avrebbe avuto parte notevole Fachini, pur non essendo emersa la sua partecipazione a fatti delittuosi specifici riferibili a detta organizzazione.
L'affermazione sul punto della sentenza impugnata, secondo cui vi sarebbe una cesura tra il detto movimento e lo “spontaneismo” dei NAR, è giudicata "frutto di una insufficiente considerazione dei due movimenti"; invero -afferma la Cassazione- la sentenza di appello "non ha adeguatamente considerato" che il fenomeno spontaneista era largamente presente nel movimento “CLA”, che affidava la sua unitarietà alla linea ideologica del giornale, ma lasciava ampio spazio alla creatività operativa dei gruppi operativi che nella sua linea si riconoscevano; ancora, la sentenza di appello non ha considerato che tale linea registrava la presenza di quelle venature sinistrorse che poi sarebbero emerse anche nei NAR.
Il secondo punto concerne l'analisi dei sintomi e dei momenti di collegamento tra il gruppo eversivo romano di Fioravanti e quello veneto di Fachini.
In proposito, la S.C. afferma che la sentenza di appello elude l'accertamento delle circostanze dei vari episodi (in particolare, le fughe di Freda e Concutelli e l'attentato al giudice Stiz), appagandosi di considerarli genericamente espressioni di intenti e posizioni nascenti da orientamenti culturali e strategie diverse, oppure vaghi disegni circolanti tra i due gruppi che non avevano dato luogo ad alcuna concreta collaborazione.
Il terzo punto concerne i rapporti intercorsi tra gli esponenti di rilievo dei due gruppi, romano e veneto.
Mentre giudica che siano trattate con motivazione adeguata le risultanze probatorie acquisite in ordine alle frequentazioni Fioravanti-Signorelli, Fachini-Signorelli e Fachini-Fioravanti, la S.C. afferma che, al contrario, si evidenziano carenze nell'analisi del rapporto Fachini-Cavallini.
Questa analisi, infatti, trascura di considerare: a) le dichiarazioni di Marco Guerra in ordine alla collaborazione prestata dal Fachini nel riciclaggio di preziosi rapinati dal Cavallini e dal Giuliani; b) le dichiarazioni del Calore e dell'Aleandri sulle forniture di armi ed esplosivi da parte del Fachini ai gruppi eversivi romani, tramite il Cavallini; c) l'indicativa corrispondenza delle manipolazioni evidenziate nel mitra recuperato sul treno Taranto-Milano con quelle descritte dai due dissociati come presenti in altri tre esemplari di quel tipo di arma, provenienti dal Fachini.
A questo punto la Cassazione perviene ad una proposizione conclusiva che appare esprimere la sostanza del pensiero del giudice di legittimità sul problema della banda armata in esame.
"Ma al postutto -afferma la Cassazione- va osservato che il compendio delle circostanze richiamate non risolve di per sé univocamente il problema dell'accertamento della formazione di una banda armata quale configurata dal capo di imputazione, prospettando, al limite, la possibilità di convergenze progettuali e operative fra i gruppi.
Per cui -soggiunge la Cassazione- risulta logicamente corretta la risoluzione della corte di merito che ha privilegiato la considerazione del concorso ricorrente di un gruppo di persone in azioni delittuose collettive, di rilevante significato politico, per pervenire alla conclusione della formazione della banda armata romana del Fioravanti.
In quest'ottica -prosegue la Cassazione- la necessità già messa in evidenza di un riesame della problematica sulle responsabilità individuali relative ai delitti di strage e degli altri connessi, non può non riaprire logicamente il problema della formazione della cd. banda romano-veneta, alla stregua di quelle che saranno per essere le risultanze del nuovo esame di questa parte della sentenza impugnata, correlate con la rivisitazione approfondita delle emergenze processuali sui tre punti dei quali si è fin qui discorso. E ciò con specifico riguardo alle posizioni del Fachini e del Picciafuoco nonchè del Rinani, per il quale ultimo vanno tenuti presenti i suoi accertati rapporti con il Fachini e, in specie, le confidenze che egli avrebbe fatto al Vettore Presilio, fortemente sintomatiche della sua intraneità al gruppo eversivo veneto."
Resta da dire che Fioravanti, Mambro, Cavallini e Giuliani avevano denunciato la violazione dell'art.90 CPP/1930, deducendo di essere già stati giudicati per il delitto di costituzione ed organizzazione di banda armata: i primi due (banda operante in Roma e altrove tra il 1977 ed il 12.4.81) con sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma sez.1a 19.4.86 in procedimento Angelini Fulvia e altri; il Cavallini (cd. processo NAR/2) con sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma del 17.6.88; Giuliani con sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma 9.6.89 in procedimento contro Allatta Benito ed altri.
A proposito di queste doglianze, la S.C. richiama la testé menzionata necessità del riesame della genesi e della formazione della banda armata contestata in relazione ad una molteplicità di aspetti che qualificano il fatto storico così come contestato e ritenuto. Non può che scaturire -soggiunge la Cassazione- dalla definizione di tale fatto (inteso nella sua materialità e nelle sue coordinate temporali e spaziali) il giudizio di compatibilità con quello accertato in altra sede ai fini della individuazione delle condizioni che portano all'affermazione della preclusione ex art.90.
Conseguentemente, -conclude la Corte- questo motivo deve dichiararsi assorbito nella valutazione rimessa al giudice di rinvio sul problema della banda armata, in quanto da essa dipendente.
Messaggio del 03-02-2005 alle ore 20:10:25
scusa, ero convinto, a questo punto erroneamente che era per banda rmata!
scusa, ero convinto, a questo punto erroneamente che era per banda rmata!
Messaggio del 03-02-2005 alle ore 19:08:45
con una piccola differenza: i capi di imputazione!! nel caso di fiore ricostituzione del partito fascista e associazione sovversiva(reati ideologici che farebbero ridere in qualsiasi paese civile. tanto che l'inghilterra non concesse mai l'estradizione). nell'altro caso, parliamo di chi ha bruciati vivi un bambino di 8 anni e il fratello di 22!!
differenza da poco?????
con una piccola differenza: i capi di imputazione!! nel caso di fiore ricostituzione del partito fascista e associazione sovversiva(reati ideologici che farebbero ridere in qualsiasi paese civile. tanto che l'inghilterra non concesse mai l'estradizione). nell'altro caso, parliamo di chi ha bruciati vivi un bambino di 8 anni e il fratello di 22!!
differenza da poco?????
Messaggio del 03-02-2005 alle ore 18:46:31
...così come s'è fatto per Fiore... dopo lunghi anni di latitanza a Londra è tornato libero in Italia! ...lo so, bartam, la giustizia fa acqua da tutte le parti!
...così come s'è fatto per Fiore... dopo lunghi anni di latitanza a Londra è tornato libero in Italia! ...lo so, bartam, la giustizia fa acqua da tutte le parti!
Messaggio del 02-02-2005 alle ore 02:00:10
...per rispondere a deancorso: si, il giudice è tenuto a riconoscere l'evento estintivo!
...per rispondere a deancorso: si, il giudice è tenuto a riconoscere l'evento estintivo!
Messaggio del 02-02-2005 alle ore 01:58:09
La prescrizione è un male inelinimabile nel nostro Ordinamento giuridico! ...sarebbe bello ma proprio non può farsene a meno! ...peraltro, credendo nel costituzionale principio rieducativo, una pena scontata dopo così tanto tempo non avrebbe alcun senso!
...daltronde più volte s'è detto che la "G"iustizia non è cosa di qst mondo!

Quella specie di comunistelli falliti che hanno ucciso quel povero bimbo e quel povero ragazzo (solo perché figli di un uomo di destra) saranno indelebilmente macchiati dal DISPREZZO di tutte le persone CIVILI... non è sufficiente, questo, per restituire loro la vita ma, neppure l'espiazione della pena, ci sarebbe riuscita.
...spero non mi querelino per ingiuria, se gli regalo un bel
La prescrizione è un male inelinimabile nel nostro Ordinamento giuridico! ...sarebbe bello ma proprio non può farsene a meno! ...peraltro, credendo nel costituzionale principio rieducativo, una pena scontata dopo così tanto tempo non avrebbe alcun senso!
...daltronde più volte s'è detto che la "G"iustizia non è cosa di qst mondo!


Quella specie di comunistelli falliti che hanno ucciso quel povero bimbo e quel povero ragazzo (solo perché figli di un uomo di destra) saranno indelebilmente macchiati dal DISPREZZO di tutte le persone CIVILI... non è sufficiente, questo, per restituire loro la vita ma, neppure l'espiazione della pena, ci sarebbe riuscita.
...spero non mi querelino per ingiuria, se gli regalo un bel
Messaggio del 01-02-2005 alle ore 18:06:01
Allora diciamo tutti in coro che questi post devono stare su piazza,fatelo presente a Sampei,ma dopo quanda s'appicce li fucagne,che poi io tutto so fuoco manco lo vedo,non lamentatevi con Sampei.
Allora diciamo tutti in coro che questi post devono stare su piazza,fatelo presente a Sampei,ma dopo quanda s'appicce li fucagne,che poi io tutto so fuoco manco lo vedo,non lamentatevi con Sampei.
Messaggio del 01-02-2005 alle ore 18:03:56
Quindi il giudice era tenuto a concederla?
Quindi il giudice era tenuto a concederla?
Messaggio del 01-02-2005 alle ore 18:00:21
la prescrizione si fonda sulla rinuncia, da parte dello stato, a far valere la propria pretesa punitiva, in considerazione del tempo trascorso.
in materia penale esistono 2 tipi di prescrizione:
1)la prescrizione del reato (quando non sia intervenuto nessun giudicato) che estingue la punibilità in sé e per sé in ogni caso, meno che i reati puniti con l'ergastolo.
2)la prescrizione della pena (questa di cui stiamo parlando) che estingue la punibilità in concreto e può verificarsi solo dopo una sentenza o decreto irrevocabile di condanna non eseguiti...
La pena della reclusione si estingue con il decorso pari al doppio della pena inflitta e in ogni caso non superiore a 30 anni e non inferiore a 10 anni.
il problema è che hanno avuto una condanna tutto sommato clemente...solo se questi signori avessero subito una pronuncia di recidiva aggravata o reiterata,di delinquenza abituale, professionale, per tendenza o un ergastolo non avrebbero beneficiato della prescrizione della pena...
invece nulla di tutto questo, così dopo 28 anni possono tornarsene a gironzolare in tutta tranquillità...
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Editato il 18:02:21 01/02/2005 da cucciolo
la prescrizione si fonda sulla rinuncia, da parte dello stato, a far valere la propria pretesa punitiva, in considerazione del tempo trascorso.
in materia penale esistono 2 tipi di prescrizione:
1)la prescrizione del reato (quando non sia intervenuto nessun giudicato) che estingue la punibilità in sé e per sé in ogni caso, meno che i reati puniti con l'ergastolo.
2)la prescrizione della pena (questa di cui stiamo parlando) che estingue la punibilità in concreto e può verificarsi solo dopo una sentenza o decreto irrevocabile di condanna non eseguiti...
La pena della reclusione si estingue con il decorso pari al doppio della pena inflitta e in ogni caso non superiore a 30 anni e non inferiore a 10 anni.
il problema è che hanno avuto una condanna tutto sommato clemente...solo se questi signori avessero subito una pronuncia di recidiva aggravata o reiterata,di delinquenza abituale, professionale, per tendenza o un ergastolo non avrebbero beneficiato della prescrizione della pena...
invece nulla di tutto questo, così dopo 28 anni possono tornarsene a gironzolare in tutta tranquillità...
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Editato il 18:02:21 01/02/2005 da cucciolo
Messaggio del 01-02-2005 alle ore 17:50:55
Bartam,per riguarda la sezione,la legge deve essere uguale per tutti.Se uno è realmente interessato,lo legge anche se sta su Cultura,altrimenti significa che non gli interessa,se devono metterglielo per forza sotto il naso.
Bartam,per riguarda la sezione,la legge deve essere uguale per tutti.Se uno è realmente interessato,lo legge anche se sta su Cultura,altrimenti significa che non gli interessa,se devono metterglielo per forza sotto il naso.
Messaggio del 01-02-2005 alle ore 17:46:40
Misteri della giurisprudenza.Non capisco come possano restare in liberta' degli assassini,dichiarati tali con sentenza definitiva.Boh.
Misteri della giurisprudenza.Non capisco come possano restare in liberta' degli assassini,dichiarati tali con sentenza definitiva.Boh.
Messaggio del 01-02-2005 alle ore 17:27:27
voglio chiedere ai legali, o azzeccagarbugli
, ma è prescrivibile un fatto del genere?
voglio chiedere ai legali, o azzeccagarbugli
, ma è prescrivibile un fatto del genere?
Messaggio del 01-02-2005 alle ore 17:21:49
sono d'accordo con bartam ovviamente
e secondo me ki ha commesso cose così deve stare in galera, nero o rosso nn importa
sono d'accordo con bartam ovviamente
e secondo me ki ha commesso cose così deve stare in galera, nero o rosso nn importa
Messaggio del 01-02-2005 alle ore 17:14:50
io so solo una cosa: ogni tanto mi viene in mente "mah..qualche cosetta la potrei pure scrivere". ora mi sa che non ci perdo manco più tempo.
io so solo una cosa: ogni tanto mi viene in mente "mah..qualche cosetta la potrei pure scrivere". ora mi sa che non ci perdo manco più tempo.
Messaggio del 01-02-2005 alle ore 17:10:20
Bartam,se è stato deciso che i post politici vanno qui è così per tutti,non fare la figura che ha fatto Bakunin,nu seme natra cose,quelle figure non le possiamo fare
Bartam,se è stato deciso che i post politici vanno qui è così per tutti,non fare la figura che ha fatto Bakunin,nu seme natra cose,quelle figure non le possiamo fare
Messaggio del 01-02-2005 alle ore 17:09:09
Bartam sono perfettamente d'accordo, questo è un post da Piazza, ma lo era anche quello sulla Commemorazione della giornata della memoria
Bartam sono perfettamente d'accordo, questo è un post da Piazza, ma lo era anche quello sulla Commemorazione della giornata della memoria
Messaggio del 01-02-2005 alle ore 17:05:55
ma perchè?! cosa bisogna scrivere sulla piazza, perchè un post vi rimanga più di cinque minuti? devo metteci qualche cazzo di faccetta? ditemi a cosa cazzo serve la piazza..ditemi perchè si deve fare in modo che gli argomenti "non deficenti" debbano essere interdetti..ditemi perchè si è deciso di fare in modo che vengano letti da meno eprsone possibili.. perche?!
ma perchè?! cosa bisogna scrivere sulla piazza, perchè un post vi rimanga più di cinque minuti? devo metteci qualche cazzo di faccetta? ditemi a cosa cazzo serve la piazza..ditemi perchè si deve fare in modo che gli argomenti "non deficenti" debbano essere interdetti..ditemi perchè si è deciso di fare in modo che vengano letti da meno eprsone possibili.. perche?!
Messaggio del 01-02-2005 alle ore 16:51:52
Dopo tutto il casino della settimana scorsa che pretendevi?
Dopo tutto il casino della settimana scorsa che pretendevi?
Messaggio del 01-02-2005 alle ore 16:44:17
mi sono rotto il cazzo di sti spostamenti. non scrivo mai niente. una volta che mi permetto, subito fuori dalle palle. a che serve? ma a che serve?
mi sono rotto il cazzo di sti spostamenti. non scrivo mai niente. una volta che mi permetto, subito fuori dalle palle. a che serve? ma a che serve?
Messaggio del 01-02-2005 alle ore 16:17:48
Bartam,Achille Lollo vive in Brasile,ora il fatto che lui stia li e fa anche il giornalista,dimostra che tutte le accuse su FN come partito che è in contatto con tutti i partiti di estrema destra del mondo e chi sa di cosa è capace dimostra che è una balla,o che se ne frega,per me è inconcepibile che quel merdoso parli in tv(tg5),gli amici di battaglia l'hanno dimenticato Virgilio Mattei?Questa è la cosa più vergognosa
Bartam,è anche per questo che non partecipo più.
Bartam,Achille Lollo vive in Brasile,ora il fatto che lui stia li e fa anche il giornalista,dimostra che tutte le accuse su FN come partito che è in contatto con tutti i partiti di estrema destra del mondo e chi sa di cosa è capace dimostra che è una balla,o che se ne frega,per me è inconcepibile che quel merdoso parli in tv(tg5),gli amici di battaglia l'hanno dimenticato Virgilio Mattei?Questa è la cosa più vergognosa
Bartam,è anche per questo che non partecipo più.
Messaggio del 01-02-2005 alle ore 16:01:23
ora ci siamo su cultura e attualitá...
.....che tempismo ragazzi!
ora ci siamo su cultura e attualitá...
.....che tempismo ragazzi!
Messaggio del 01-02-2005 alle ore 15:58:14
questo é un post che va su cultura e attualitá!
questo é un post che va su cultura e attualitá!
Messaggio del 01-02-2005 alle ore 15:52:05
"Da ieri i condannati per il rogo avvenuto a Roma la notte del 16 aprile 1973 in cui morirono i fratelli Virgilio e Stefano Mattei, 22 anni il primo e 8 il secondo, sono uomini liberi. Achille Lollo, Marino Clavo e Manlio Grillo, latitanti da sempre (il solo Lollo scontò 2 anni di carcere preventivo) possono tornare alla luce del sole, anche in Italia, senza rischiare l’arresto. La corte d’assise d’appello di Roma ha dichiarato estinte per prescrizione le condanne a 18 anni di pena ciascuno. L’istanza era stata presentata dall’avvocato Francesco Romeo, difensore di Clavo. La Procura generale ha espresso parere favorevole estendendo d’ufficio la richiesta agli altri due condannati, e la Corte ha detto sì. Liberi tutti, dunque, per mancata esecuzione delle condanne. Finisce così la travagliata storia giudiziaria cominciata una notte di 28 anni fa, quando i tre che allora militavano nel gruppo di Potere operaio - mai confessi, anche dopo la sentenza definitiva - incendiarono la porta della casa in cui viveva con la famiglia il segretario della sezione del quartiere romano di Primavalle del Movimento sociale italiano, Mario Mattei."
CORRIERE DELLA SERA
nel rogo quindi morì anche un bambino.
l'argomentazione della corte "La pena non è né può essere persecuzione infinita da un lato e strumento di vendetta sociale dall’altro, sicché trascorso un determinato periodo di tempo lo Stato, per un principio di elementare civiltà giuridica, non ha più interesse alla sua esecuzione in quanto ritiene che il condannato, se nel frattempo non ha commesso altri reati, si sia ravveduto»".
quindi se mi sta in culo qualcuno prendo, lo brucio, e poi me ne scappo in brasile. durante la mia permanenza, tra palme e coktail, allietato dala presenza di una bella coccona mulatta, cerco di non commettere nessun'altro reato per una trentina d'anni, poi magari mi permetto pure il lusso di tornarmene in Italia, perchè mi sono "ravveduto", e proclamo questo mio desiderio attraverso un'intervista effettuata da un'emittente pubblica, assumendo il fare di chi "vuole avere pure ragione".
"Da ieri i condannati per il rogo avvenuto a Roma la notte del 16 aprile 1973 in cui morirono i fratelli Virgilio e Stefano Mattei, 22 anni il primo e 8 il secondo, sono uomini liberi. Achille Lollo, Marino Clavo e Manlio Grillo, latitanti da sempre (il solo Lollo scontò 2 anni di carcere preventivo) possono tornare alla luce del sole, anche in Italia, senza rischiare l’arresto. La corte d’assise d’appello di Roma ha dichiarato estinte per prescrizione le condanne a 18 anni di pena ciascuno. L’istanza era stata presentata dall’avvocato Francesco Romeo, difensore di Clavo. La Procura generale ha espresso parere favorevole estendendo d’ufficio la richiesta agli altri due condannati, e la Corte ha detto sì. Liberi tutti, dunque, per mancata esecuzione delle condanne. Finisce così la travagliata storia giudiziaria cominciata una notte di 28 anni fa, quando i tre che allora militavano nel gruppo di Potere operaio - mai confessi, anche dopo la sentenza definitiva - incendiarono la porta della casa in cui viveva con la famiglia il segretario della sezione del quartiere romano di Primavalle del Movimento sociale italiano, Mario Mattei."
CORRIERE DELLA SERA
nel rogo quindi morì anche un bambino.
l'argomentazione della corte "La pena non è né può essere persecuzione infinita da un lato e strumento di vendetta sociale dall’altro, sicché trascorso un determinato periodo di tempo lo Stato, per un principio di elementare civiltà giuridica, non ha più interesse alla sua esecuzione in quanto ritiene che il condannato, se nel frattempo non ha commesso altri reati, si sia ravveduto»".
quindi se mi sta in culo qualcuno prendo, lo brucio, e poi me ne scappo in brasile. durante la mia permanenza, tra palme e coktail, allietato dala presenza di una bella coccona mulatta, cerco di non commettere nessun'altro reato per una trentina d'anni, poi magari mi permetto pure il lusso di tornarmene in Italia, perchè mi sono "ravveduto", e proclamo questo mio desiderio attraverso un'intervista effettuata da un'emittente pubblica, assumendo il fare di chi "vuole avere pure ragione".
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liberi gli autori del rogo di primavalle
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