Cultura & Attualità
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Le leggi razziali
IL MANIFESTO DELLA RAZZA
Il ministro segretario del partito ha ricevuto, il 26 luglio XVI, un gruppo di studiosi fscisti, docenti nelle università italiane, che hanno, sotto l’egidia del Ministero della Cultura Popolare, redatto o aderito, alle proposizioni che fissano le basi del razzismo fascista. (Da , direttore Telesio Interlandi, anno I, numero1, 5 agosto 1938, p. 2).
Le razze umane esistono. La esistenza delle razze umane non è già una astrazione del nostro spirito, ma corrisponde a una realtà fenomenica, materiale, percepibile con i nostri sensi. Questa realtà è rappresentata da masse, quasi sempre imponenti di milioni di uomini simili per caratteri fisici e psicologici che furono ereditati e che continuano ad ereditarsi. Dire che esistono le razze umane non vuol dire a priori che esistono razze umane superiori o inferiori, ma soltanto che esitono razze umane differenti.
Esistono grandi razze e piccole razze. Non bisogna soltanto ammettere che esistano i gruppi sistematici maggiori, che comunemente sono chiamati razze e che sono individualizzati solo da alcuni caratteri, ma bisogna anche ammettere che esistano gruppi sistematici minori (come per es. i nordici, i mediterranei, i dinarici, ecc.) individualizzati da un maggior numero di caratteri comuni. Questi gruppi costituiscono dal punto di vista biologico le vere razze, la esistenza delle quali è una verità evidente.
Il concetto di razza è concetto puramente biologico. Esso quindi è basato su altre considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, fondati essenzialmente su considerazioni storiche, linguistiche, religiose. Però alla base delle differenze di popolo e di nazione stanno delle differenze di razza. Se gli Italiani sono differenti dai Francesi, dai Tedeschi, dai Turchi, dai Greci, ecc., non è solo perché essi hanno una lingua diversa e una storia diversa, ma perché la costituzione razziale di questi popoli è diversa. Sono state proporzioni diverse di razze differenti, che da tempo molto antico costituiscono i diversi popoli, sia che una razza abbia il dominio assoluto sulle altre, sia che tutte risultino fuse armonicamente, sia, infine, che persistano ancora inassimilate una alle altre le diverse razze.
La popolazione dell’Italia attuale è nella maggioranza di origine ariana e la sua civiltà ariana. Questa popolazione a civiltà ariana abita da diversi millenni la nostra penisola; ben poco è rimasto della civiltà delle genti preariane. L’origine degli Italiani attuali parte essenzialmente da elementi di quelle stesse razze che costituiscono e costituirono il tessuto perennemente vivo dell’Europa.
È una leggenda l’apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici. Dopo l’invasione dei Longobardi non ci sono stati in Italia altri notevoli movimenti di popoli capaci di influenzare la fisionomia razziale della nazione. Da ciò deriva che, mentre per altre nazioni europee la composizione razziale è variata notevolmente in tempi anche moderni, per l’Italia, nelle sue grandi linee, la composizione razziale di oggi è la stessa di quella che era mille anni fa: i quarantaquattro milioni d’Italiani di oggi rimontano quindi nella assoluta maggioranza a famiglie che abitano l’Italia da almeno un millennio.
Esiste ormai una pura "razza italiana". Questo enunciato non è basato sulla confusione del concetto biologico di razza con il concetto storico-linguistico di popolo e di nazione ma sulla purissima parentela di sangue che unisce gli Italiani di oggi alle generazioni che da millenni popolano l’Italia. Questa antica purezza di sangue è il più grande titolo di nobiltà della Nazione italiana.
È tempo che gli Italiani si proclamino francamente razzisti. Tutta l’opera che finora ha fatto il Regime in Italia è in fondo del razzismo. Frequentissimo è stato sempre nei discorsi del Capo il richiamo ai concetti di razza. La questione del razzismo in Italia deve essere trattata da un punto di vista puramente biologico, senza intenzioni filosofiche o religiose. La concezione del razzismo in Italia deve essere essenzialmente italiana e l’indirizzo ariano-nordico. Questo non vuole dire però introdurre in Italia le teorie del razzismo tedesco come sono o affermare che gli Italiani e gli Scandinavi sono la stessa cosa. Ma vuole soltanto additare agli Italiani un modello fisico e soprattutto psicologico di razza umana che per i suoi caratteri puramente europei si stacca completamente da tutte le razze extra-europee, questo vuol dire elevare l’italiano ad un ideale di superiore coscienza di se stesso e di maggiore responsabilità.
È necessario fare una netta distinzione fra i Mediterranei d’Europa (Occidentali) da una parte gli Orientali e gli Africani dall’altra. Sono perciò da considerarsi pericolose le teorie che sostengono l’origine africana di alcuni popoli europei e comprendono in una comune razza mediterranea anche le popolazioni semitiche e camitiche stabilendo relazioni e simpatie ideologiche assolutamente inammissibili.
Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Dei semiti che nel corso dei secoli sono approdati sul sacro suolo della nostra Patria nulla in generale è rimasto. Anche l’occupazione araba della Sicilia nulla ha lasciato all’infuori del ricordo di qualche nome; e del resto il processo di assimilazione fu sempe rapidissimo in Italia. Gli ebrei rappresentano l’unica popolazione che non si è mai assimilata in Italia perché essa è costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli Italiani.
I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli Italiani non devono essere alterati in nessun modo. L’unione è ammissibile solo nell’ambito delle razze europee, nel quale caso non si deve parlare di vero e proprio ibridismo, dato che queste razze appartengono ad un ceppo comune e differiscono solo per alcuni caratteri, mentre sono uguali per moltissimi altri. Il carattere puramente europeo degli Italiani viene alterato dall’incrocio con qualsiasi razza extra-europea e portatrice di una civiltà diversa dalla millenaria civiltà degli ariani.
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DICHIARAZIONE SULLA RAZZA
Il Gran Consiglio sulla politica razziale (6 ottobre 1938)
Il Gran Consiglio del Fascismo, in seguito alla conquista dell’Impero, dichiara l’attualità urgente dei problemi razziali e la necessità di una coscienza razziale. Ricorda che il Fascismo ha svolto da sedici anni e svolge un’attività positiva, diretta al miglioramento quantitativo e qualitativo della razza italiana, miglioramento che potrebbe essere gravemente compromesso, con conseguenze politiche incalcolabili, da incroci e imbastardimenti.
Il problema ebraico non è che l’aspetto metropolitano di un problema di carattere generale.
Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce:
a) il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti alle razze camita, semita e altre razze non ariane;
b) il divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti pubblici - personale civile e militare - di contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza;
c) il matrimonio di italiani e italiane con stranieri, anche di razze ariane, dovrà avere il preventivo consenso del Ministero dell’Interno;
d) dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio della razza nei territori dell’Impero.
Ebrei ed ebraismo
Il Gran Consiglio del Fascismo ricorda che l’ebraismo mondiale - specie dopo l’abolizione della massoneria - è stato l’animatore dell’antifascismo in tutti i campi e che l’ebraismo estero o italiano fuoruscito è stato - in taluni periodi culminanti come nel 1924-25 e durante la guerra etiopica unanimemente ostile al Fascismo.
L’immigrazione di elementi stranieri - accentuatasi fortemente dal 1933 in poi - ha peggiorato lo stato d’animo degli ebrei italiani, nei confronti del Regime, non accettato sinceramente, poiché antitetico a quella che è la psicologia, la politica, l’internazionalismo d’Israele. Tutte le forze antifasciste fanno capo ad elementi ebrei; l’ebraismo mondiale è, in Spagna, dalla parte dei bolscevici di Barcellona.
Il divieto d’entrata e l’espulsione degli ebrei stranieri
Il Gran Consiglio del Fascismo ritiene che la legge concernente il divieto d’ingresso nel Regno, degli ebrei stranieri, non poteva più oltre essere ritardata, e che l’espulsione degli indesiderabili - secondo il termine messo in voga e applicato dalle grandi democrazie - è indispensabile.
Il Gran Consiglio del Fascismo decide che oltre ai casi singolarmente controversi che saranno sottoposti all’esame dell’apposita commissione del Ministero dell’Interno, non sia applicata l’espulsione nei riguardi degli ebrei stranieri i quali:
a) abbiano un’età superiore agli anni 65;
b) abbiamo contratto un matrimonio misto italiano prima del 1° ottobre XVI.
Ebrei di cittadinanza italiana
Il Gran Consiglio del Fascismo, circa l’appartenenza o meno alla razza ebraica, stabilisce quanto segue:
a) è di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei;
b) è considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e da madre di nazionalità straniera;
c) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da un matrimonio misto, professa la religione ebraica;
d) non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matrimonio misto, qualora professi altra religione all’infuori della ebraica, alla data del 1° ottobre XVI.
Discriminazione fra gli ebrei di cittadinanza italiana
Nessuna discriminazione sarà applicata - escluso in ogni caso l’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado - nei confronti di ebrei di cittadinanza italiana - quando non abbiano per altri motivi demeritato - i quali appartengono a:
1) famiglie di Caduti nelle quattro guerre sostenute dall’Italia in questo secolo; libica, mondiale, etiopica, spagnola;
2) famiglie dei volontari di guerra nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;
3) famiglie di combattenti delle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, insigniti della croce al merito di guerra;
4) famiglie dei Caduti per la Causa fascista;
5) famiglie dei mutilati, invalidi, feriti della Causa fascista;
6) famiglie di Fascisti iscritti al Partito negli anni 19- 20- 21- 22 e nel secondo semestre del 24 e famiglie di legionari fiumani.
7) famiglie aventi eccezionali benemerenze che saranno accertate da apposita commissione.
Gli altri ebrei
I cittadini italiani di razza ebraica, non appartenenti alle suddette categorie, nell’attesa di una nuova legge concernente l’acquisto della cittadinanza italiana, non potranno:
a) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista;
b) essere possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura che impieghino cento o più persone;
c) essere possessori di oltre cinquanta ettari di terreno;
d) prestare servizio militare in pace e in guerra. L’esercizio delle professioni sarà oggetto di ulteriori provvedimenti.
Il Gran Consiglio del Fascismo decide inoltre:
1) che agli ebrei allontanati dagli impieghi pubblici sia riconosciuto il normale diritto di pensione;
2) che ogni forma di pressione sugli ebrei, per ottenere abiure, sia rigorosamente repressa;
3) che nulla si innovi per quanto riguarda il libero esercizio del culto e l’attività delle comunità ebraiche secondo le leggi vigenti;
4) che, insieme alle scuole elementari, si consenta l’istituzione di scuole medie per ebrei.
Immigrazione di ebrei in Etiopia
Il Gran Consiglio del Fascismo non esclude la possibilità di concedere, anche per deviare la immigrazione ebraica dalla Palestina, una controllata immigrazione di ebrei europei in qualche zona dell’Etiopia.
Questa eventuale e le altre condizioni fatte agli ebrei, potranno essere annullate o aggravate a seconda dell’atteggiamento che l’ebraismo assumerà nei riguardi dell’Italia fascista.
Cattedre di razzismo
Il Gran Consiglio del Fascismo prende atto con soddisfazione che il Ministro dell’Educazione Nazionale ha istituito cattedre di studi sulla razza nelle principali Università del Regno.
Alle camicie nere
Il Gran Consiglio del Fascismo, mentre nota che il complesso dei problemi razziali ha suscitato un interesse eccezionale nel popolo italiano, annuncia ai Fascisti che le direttive del Partito in materia sono da considerarsi fondamentali e impegnative per tutti e che alle direttive del Gran Consiglio devono ispirarsi le leggi che saranno sollecitamente preparate dai singoli Ministri.
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DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DA PARTE DEI CITTADINI DI RAZZA EBRAICA
Con Legge 29 Giugno 1939, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 Agosto 1939-XVIII, N. 179, sono state dettate le norme seguenti circa l’esercizio delle professioni da parte di cittadini di razza ebraica:
CAPO I.
Disposizioni generali
Art. 1. L’esercizio delle professioni di giornalista, medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra, perito agrario, perito industriale, è, per i cittadini appartenenti alla razza ebraica, regolato dalle seguenti disposizioni.
Art. 2. Ai cittadini italiani di razza ebraica è vietato l’esercizio della professione di notaro. Ai cittadini italiani di razza ebraica non discriminato è vietato l’esercizio della professione di giornalista. Per quanto riguarda la professione di insegnante privato, rimangono in vigore le disposizioni di cui agli articoli 1 e 7 del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779.
Art. 3. I cittadini di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all’art. 1, che abbiano ottenuto la discriminazione a termini dell’art. 14 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, saranno iscritti in "elenchi aggiunti", da istituirsi in appendice agli albi professionali, e potranno continuare nell’esercizio della professione, a norma delle vigenti disposizioni, salve le limitazioni previste dalla presente legge. Sono altresì istituiti, in appendice agli elenchi transitori eventualmente previsti dalle vigenti leggi o regolamenti in aggiunta agli albi professionali, elenchi aggiunti dei professionisti di razza ebraica discriminati. Si applicano agli elenchi aggiunti tutte le norme che regolano la tenuta e la disciplina degli albi professionali.
Art. 4. I cittadini italiani di razza ebraica non discriminati, i quali esercitano una delle professioni indicate dall’art. 1, esclusa quella di giornalista, potranno essere iscritti in elenchi speciali secondo le disposizioni del capo II della presente legge, e potranno continuare nell’esercizio professionale con le limitazioni stabilite dalla legge stessa.
Art. 5. Gli iscritti negli elenchi speciali professionali previsti dall’art. 4 cessano dal far parte delle Associazioni sindacali di categoria giuridicamente riconosciute, e non possono essere da queste rappresentati. Tuttavia si applicano ad essi le norme inerenti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro.
Art. 6. è fatto obbligo ai professionisti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2, primo comma, ed a quelli iscritti nei ruoli di cui all’art. 23 di denunciare la propria appartenenza alla razza ebraica, entro il termine di venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge, agli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli. I trasgressori sono puniti con l’arresto sino ad un mese e con l’ammenda sino a lire tremila. La denunzia deve essere fatta anche nel caso che sia pendente ricorso per l’accertamento della razza ai sensi dell’art. 26 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728. Il reato sarà dichiarato estinto se il ricorso di cui al terzo comma sia deciso con la dichiarazione di non appartenenza del ricorrente alla razza ebraica. Ove la denunzia non sia effettuata, gli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli provvederanno d’ufficio all’accertamento. La cancellazione dagli albi o dai ruoli viene deliberata dai predetti organi non oltre il febbraio 1940-XVIII, ma ha effetto alla scadenza di detto termine. La deliberazione è notificata agli interessati a mezzo di ufficiale giudiziario, e con le forme della notificazione della citazione.
CAPO II.
Degli elenchi speciali e delle condizioni per essere iscritti
Art. 7. Per ogni circoscrizione di Corte di appello sono istituiti, presso la Corte medesima, gli elenchi speciali per le singole professioni previsti dall’art. 4. Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un elenco per la stessa professione; su domanda dell’interessato è ammesso tuttavia il trasferimento da un elenco distrettuale all’altro. Il trasferimento non interrompe il corso dell’anzianità di iscrizione.
Art. 8. I cittadini di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all’art. 1, esclusa quella di giornalista, e che intendano ottenere l’iscrizione nel rispettivo elenco speciale, dovranno farne domanda al primo presidente della Corte di appello del distretto, in cui abbiano la residenza, nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9. Per essere iscritti negli elenchi speciali è necessario:
a) essere cittadini italiani;
b) essere di specchiata condotta morale e di non avere svolto azione contraria agli interessi del Regime e della Nazione;
c) avere la residenza nella circoscrizione della Corte di appello;
d) essere in possesso degli altri requisiti stabiliti dai vigenti ordinamenti professionali per l’esercizio della rispettiva professione.
Art. 10. Non possono conseguire l’iscrizione negli elenchi speciali coloro che abbiano riportato condanna per delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione, non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque o, comunque, condanna che importi la radiazione o cancellazione dagli albi professionali. Non possono, parimenti, conseguire l’iscrizione coloro che siano stati o si trovino sottoposti ad una delle misure di polizia previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.
Art. 11. Le domande per l’iscrizione devono essere corredate dai seguenti documenti:
a) atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di residenza;
d) certificato di buona condotta morale, civile e politica;
e) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi 3 dalla presentazione della domanda e certificato dei procedimenti a carico;
f) certificato dell’Autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del richiedente, attestante che questi non è stato sottoposto ad alcuna delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773;
g) titoli di abilitazione richiesti per la iscrizione nell’albo professionale.
Art. 12. Le attribuzioni relative alla tenuta degli elenchi di cui all’art. 4 ed alla disciplina degli iscritti, previste dalle vigenti leggi e regolamenti professionali, sono esercitate nell’ambito di ciascun distretto di Corte di appello, per tutti gli elenchi, da una Commissione distrettuale. Essa ha sede presso la Corte di appello, è presieduta dal primo presidente della Corte medesima, o da un magistrato della Corte, da lui delegato, ed è composta di sei membri, rispettivamente designati dal Ministro per l’Interno, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per l’Educazione Nazionale, per i Lavori Pubblici e per le Corporazioni, nonché dal Presidente della Confederazione Fascista dei Professionisti ed Artisti.
Art. 13. I componenti della Commissione di cui all’articolo precedente sono nominati con decreto del Ministro per la Grazia e Giustizia. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio.
Art. 14. La Commissione distrettuale verifica le domande di cui all’art. 8 e, ove ricorrano le condizioni richieste dalla presente legge, delibera la iscrizione del professionista nel rispettivo elenco speciale. Le adunanze della Commissione sono valide con l’intervento di almeno quattro componenti. Le deliberazioni della Commissione sono motivate; vengono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente. Esse sono notificate, nel termine di 15 giorni, agli interessati ed al Procuratore generale presso la Corte di appello, nonché al Prefetto, qualora riguardino esercenti le professioni sanitarie.
Art. 15. Contro le deliberazioni della Commissione in ordine alla iscrizione ed alla cancellazione dall’elenco, nonché ai giudizi disciplinari, è dato ricorso tanto all’interessato quanto al Procuratore generale della Corte di appello, e, nel caso di esercenti le professioni sanitarie, al Prefetto, entro 30 giorni dalla notifica, ad una Commissione Centrale che ha sede presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
Art. 16. La Commissione centrale, di cui all’articolo precedente, è presieduta da un magistrato di grado terzo ed è composta del Direttore generale degli affari civili e delle professioni legali presso il Ministero di Grazia e Giustizia, o di un suo delegato, e di altri sette membri, rispettivamente designati dal Ministro per l’interno, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per l’Educazione Nazionale, per i Lavori Pubblici, per l’Agricoltura e per le Foreste e per le Corporazioni, nonché dal Presidente della Confederazione Fascista dei Professionisti e degli Artisti. I componenti della Commissione sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio. Le adunanze della Commissione centrale sono valide con l’intervento di almeno cinque componenti. Il ministro per la Grazia e Giustizia provvede con suo decreto alla costituzione della Segreteria della predetta Commissione.
CAPO III.
Disciplina degli iscritti negli elenchi speciali
Art. 17. Entro il mese di febbraio di ogni anno, la Commissione di cui all’art. 12 procede alla revisione dell’elenco speciale, apportandovi le modificazioni e le aggiunte che fossero necessarie. Ai provvedimenti adottati si applicano le disposizioni degli articoli 14, ultimo comma, e 15.
Art. 18. La Commissione può applicare sanzioni disciplinari:
per gli abusi e le mancanze degli iscritti nell’elenco speciale commesso nell’esercizio della professione;
per motivi di manifesta indegnità morale e politica. Le sanzioni disciplinari sono:
a) censura;
b) sospensione dall’esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;
cancellazione dall’elenco. I provvedimenti di cui al comma precedente sono notificati all’interessato per mezzo dell’ufficiale giudiziario. L’istruttoria che precede il giudizio disciplinare può essere promossa dalla Commissione su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero, ovvero d’ufficio in seguito a deliberazione della Commissione ad iniziativa di uno o più membri. I fatti addebitati devono essere contestati all’interessato con l’assegnazione di un termine per la presentazione delle giustificazioni.
Art. 19. La cancellazione dall’elenco speciale, oltre che per motivi disciplinari, può essere pronunciata dalla Commissione, su domanda dell’interessato. Può essere promossa d’ufficio su richiesta del procuratore generale della Corte di appello nel caso:
a) di perdita della cittadinanza;
b) di trasferimento dell’iscritto in altro elenco;
c) di trasferimento dell’iscritto all’estero.
Contro la pronuncia della Commissione è sempre ammesso ricorso a norma dell’art. 15.
Art. 20. La condanna o l’applicazione di una delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato col R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, importano la cancellazione dall’elenco speciale. L’iscritto che si trovi sottoposto a procedimento penale, ovvero deferito per l’applicazione di una delle misure di cui al comma precedente, può essere sospeso dall’esercizio della professione. La sospensione ha sempre luogo quando è emesso mandato di cattura e fino alla sua revoca.
CAPO IV.
Dell’esercizio professionale degli iscritti negli elenchi aggiunti e negli elenchi speciali
Art. 21. L’esercizio professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica, iscritti negli elenchi speciali, è soggetto alle seguenti limitazioni:
a) salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza, la professione deve essere esercitata esclusivamente a favore di persone appartenenti alla razza ebraica;
b) la professione di farmacista non può essere esercitata se non presso le farmacie di cui all’art. 114 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, qualora l’Ente cui la farmacia appartiene svolga la propria attività istituzionale esclusivamente nei riguardi di appartenenti alla razza ebraica;
c) ai professionisti di razza ebraica non possono essere conferiti incarichi che importino funzioni di pubblico ufficiale, ne può essere consentito l’esercizio di attività per conto di enti pubblici, fondazioni, associazioni e comitati di cui agli articoli 34 e 37 del Codice civile o in locali da questi dipendenti. La disposizione di cui alla lettera c) del presente articolo si applica anche ai cittadini italiani di razza ebraica iscritti negli "elenchi aggiunti".
Art. 22. I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere iscritti nei ruoli degli amministratori giudiziari, se già iscritti, ne sono cancellati.
Art. 23. I cittadini di razza ebraica non possono essere comunque iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti, di cui al R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, o nei ruoli dei periti e degli esperti ai termini dell’art. 32 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni, approvato con R. decreto 20 settembre 1934XII, n. 2011, e, se vi sono già iscritti, ne sono cancellati.
Art. 24. I professionisti forensi cittadini italiani di razza ebraica, che siano iscritti negli albi speciali per l’infortunistica, perdono il diritto a mantenere l’iscrizione negli albi stessi a decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 25. è vietata qualsiasi forma di associazione e collaborazione professionale tra i professionisti non appartenenti alla razza ebraica e quelli di razza ebraica.
Art. 26. L’esercizio delle attività professionali vietate dall’art. 21 è punito ai sensi dell’art. 348 del Codice penale. La trasgressione alle disposizioni di cui all’art. 25 importa la cancellazione, secondo i casi, dagli albi professionali, dagli elenchi aggiunti, ovvero dagli elenchi speciali.
CAPO V.
Disposizioni transitorie e finali
Art. 27. I cittadini italiani di razza ebraica possono continuare l’esercizio della professione senza limitazioni fino alla cancellazione dall’albo. Avvenuta la cancellazione e fino a quando non abbiano ottenuto la iscrizione nell’elenco speciale, non potranno esercitare alcuna attività professionale. Con la cancellazione deve essere esaurita, o, comunque, cessare, qualsiasi prestazione professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica non discriminati a favore di cittadini non appartenenti alla razza ebraica. è tuttavia in facoltà del cliente non appartenente alla razza ebraica di revocare al professionista di razza ebraica non discriminato l’incarico conferitogli, anche prima della cancellazione dall’albo.
Art. 28. I cittadini italiani di razza ebraica, ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari o superiori in virtù dell’art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, nonché tutti coloro che, conseguito il titolo accademico, non abbiano ancora ottenuta la relativa abilitazione professionale, a norma delle leggi e regolamenti vigenti, ove sussistano i requisiti e le condizioni previste dalle predette leggi e regolamenti per l’iscrizione negli albi, nonché dalla presente legge, potranno ottenere la iscrizione negli elenchi aggiunti o negli elenchi speciali.
Art. 29. I notari di razza ebraica, dispensati dall’esercizio a norma della presente legge, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge da parte della Cassa nazionale del notariato. In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di esercizio; negli altri casi, è concessa una indennità di lire mille per ciascuno anno di servizio.
Art. 30. Ai giornalisti di razza ebraica non discriminati, che cessano dall’impiego per effetto della presente legge, verrà corrisposto dal datore di lavoro l’indennità di licenziamento prevista dal contratto collettivo di lavoro giornalistico per il caso di risoluzione del rapporto d’impiego per motivi estranei alla volontà del giornalista. L’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Arnaldo Mussolini" provvederà alla cancellazione dei predetti giornalisti dagli elenchi dei propri iscritti, alla liquidazione del fondo di previdenza costituito a suo nome e al trasferimento al nome dei medesimi della proprietà della polizza di assicurazione sulla vita, contratta dall’Istituto presso l’Istituto Nazionale delle assicurazioni.
Art. 31. Con disposizioni successive saranno regolati i rapporti tra i professionisti di razza ebraica e gli enti di previdenza previsti dalla legislazione vigente, escluse le categorie contemplate negli articoli 29 e 30 della presente legge. Verranno inoltre emanate le norme speciali riflettenti la cessazione del rapporto d’impiego privato tra i professionisti di razza ebraica e i loro dipendenti.
Art. 32. Il Ministro per la Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato ad emanare le norme per la determinazione dei contributi da porsi a carico degli iscritti negli elenchi speciali, per il funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 12 e 15.
Art. 33. Agli effetti della presente legge, l’appartenenza alla razza ebraica è determinata a norma dell’art. 8 del R. decreto - legge 17 novembre 1938 - XVII, 1728, ed ogni questione relativa è decisa dal Ministro per l’interno a norma dell’art. 26 dello stesso Regio decreto - legge.
Art. 34. Per tutto quanto non è contemplato dalla presente legge, si applicano le leggi ed i regolamenti di carattere generale che disciplinano le singole professioni.
Art. 35. Con decreto Reale saranno emanate, ai sensi dell’art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926 - IV, n. 100, le norme complementari e di coordinamento che potranno occorrere per l’attuazione della presente legge.
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REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938 - XVI, n. 1390
Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D’ITALIA IMPERATORE D’ETIOPIA
Visto l’art. 3, n.2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l’educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;
Art. 1. All’ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; nè potranno essere ammesse all’assistentato universitario, nè al conseguimento dell’abilitazione alla libera docenza.
Art. 2. Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.
Art. 3. A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza delle scuole elementari. Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall’esercizio della libera docenza.
Art. 4. I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.
Art. 5. In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.
Art. 6. Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.
Art. 7. Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro per l’educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamoche il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI Vittorio Emanuele Mussolini, Bottai, Di Revel
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allora ammetti che "vedete male" questa IPOTESI?? bene, rafforza la mia opinione che di conseguenza noi dovremme vederla bene!!
Bene, allora edito tutto
skin, credo che se domani qualcuno portasse a roma i commenti del nemico che sto leggendo su questo forum, cadrebbe ogni residuo dubbio della validità della alleanza ELETTORALE!! visto che mi sto convincendo sempre più che quella sia la strada da percorrere, spero che qualche camerata di lanciano che domani va, scarichi queste pagine e le porti in visione. il vostro "agitarsi" risulterebbe la carta vincente alla tesi dell'alleanza!!
Etna, ma allora non conosci Jekil? 2 km di post x denigrare AN, la Mussolini(prima presa a pesci in faccia, poi osannata, poi di nuovo rigettata) osannare i soldati di FN che ribaltavano i banchetti dei giudaici fighetti di AN... ma non era un movimento che metteva la coerenza al primo posto? Belle belle, tenne a fa pegge dei democristiani, pur di acchiappare qualche voto in più
jekil la situazione è molto + complessa:
fosco partecipa nn si sa a quale titolo a tutte le riunioni di segreterie della coalizione di centro-dx
2 anni fa ha fatto patti con la margherita (d'alfonzo) per far perdere febbo e aggiustarsi lui e la famiglia. tralascio il resto.............
non è + quello di un tempo

cristo miciomià quanda si mmalamende
MA VAFFANGUL'
infatto popux ho specificato "se non è accaduto nulla che io non sappia"!!
ma da oggi sarò più informato anche sui fatti recenti di lanciano, dato che la "famiglia" degli hobbit è cresciuta e può contare un "soldato" del luogo!!
1)fosco a mio avviso ha fatto troppe cazzate e ha perso la maggior parte dei voti
2)fn non lo appoggerebbe
sono un po cambiate le cose qui,o meglio,non sono come sembrano
Eh si, sta parlando proprio il paladino della moralità e della coerenza politica
adesso che lo so, ngi dorme la notte...
fosco?ma chi quello di forza italia?
diamine, se non leggevo l'articolo delle news di lanciano.it nessuno mi aveva aggiornato sulla situazione comunale di lanciano!!! ne devo fare una colpa ai camerati del forum!! allora com'è sta storia?? fosco potrebbe essere il candidato del polo o di una civica?? cerco di ragionare, se mi riesce. se fa la civica forza nuova-alternativa sociale che fa, l'appoggia?? immagino di si, se non sono subentrate cose che non conosco. e sempre se non sono subentrate immagino che fosco vincerà a mani basse!! ma se va con il polo?? per noi dipende da quel che si deciderà domenica. se non si accetta l'alleanza alle politiche sarà improponibile alle comunali. diversamente immagino che as appoggerebbe fosco anche in una coalizione. insomma ci sono più che concrete possibilità che a lanciano fn sarà al governo della città!!
lo capite adesso perchè sono affezionato a lanciano e non vi mollo????!!
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e non mi dite nulla????
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