Cultura & Attualità

Bertone e le tasse
Messaggio del 20-08-2007 alle ore 12:09:57
@Adonai
Prima di aprire questo post avevo _ovviamente_ cercato se per caso non ce ne fosse un altro, ma non ne ho visti, almeno non in cultura e attualita' e almeno non con un titolo tale da essere facilmente identificato... d'altra parte non posso aprire ogni singolo post dal titolo vago e vedere di che parla. Mi scuso con gli utenti se ho duplicato l'argomento.
Ovviamente la sostanza rimane.


@Anima
Amen
Messaggio del 20-08-2007 alle ore 11:24:22
Il punto è un altro secondo me. Molto più profondo e c omplesso del semplice pagare le tasse oppure no.

Il punto cruciale è perchè un "uomo di fede" che dovrebbe occuparsi di ben altri temi, dell'infinito, del bisogno di spiritualità dell'uomo, e delle risposte fondamentali ai problemi più profondi dell'animo umano, invece si occupa di argomenti molto terreni e materiali.

Perchè questa chiesa, o meglio le gerarchie imporporate che siedono in vaticano, strepita e sbraita in continuazione su argomenti politici (in senso lato) e molto più consoni al potere temporale, mentre TACE (ed il silenzio su questo è molto più significativo di qualunque "benedizione papale") sull'abbruttimento dell'essere umano, sullo sfruttamento indiscriminato delle risorse del pianeta, sul dilagare del "furbismo" e del mercantilismo orientato all'esclusivo profitto di pochi, per non parlare dei basilari diritti umani calpestati e messi in discussione un pò ovunque nel mondo...

tanto rumore per nulla, mentre solo silenzio per i pochi VERI temi di cui dovrebbero occuparsi.
Ancora una volta si dimostra palese tutta la meschina ipocrisia di un poderoso apparato di potere autoproclamatosi detentore di verità assolute ma in realtà degradate a semplice e spiccia morale popolare.

Di divino (e tantomeno rivelato) non c'è rimasto più nulla, questa chiesa è semplicemente un apparato dottrinario dogmatico privo del minimo senso realmente religioso.
E' un vuoto a perdere riempito di facile moralismo e velenosa ipocrisia.
Messaggio del 20-08-2007 alle ore 11:16:02
Giupi, prima di aprire un post, dovresti avere la compiacenza di vedere se ce ne sono altri dello stesso tenore. Oppure vieni qui solo a fare proclami?
Messaggio del 20-08-2007 alle ore 11:08:46
Scuole cattoliche, centri per disabili, strutture di beneficenza, immobili per la formazione professionale e centri culturali di proprietà di enti ecclesiastici non hanno mai pagato l’Ici. E continueranno a non pagarla. Altri immobili di proprietà di enti religiosi come ad esempio i cinema parrocchiali o le case affittate a terzi hanno sempre pagato questa imposta e continueranno a pagarla. A leggere molti giornali e forum malati di pregiudizio, sembra che nella disciplina dell’esenzione dall’Imposta comunale sugli immobili ci si aun privilegio. Dichiarazioni talvolta inesatte nei toni, oltre che totalmente inesatte nella sostanza.

Per orientarsi nella complessa vicenda bisogna partire dal 1992, anno di nascita dell’Ici. La legge istitutiva del tributo stabilisce, infatti, non solo chi deve pagare, ma anche chi ne è esentato. Non sono soggetti all’imposta gli immobili degli enti pubblici, gli edifici di culto della Chiesa cattolica (le chiese e le loro pertinenze: ad esempio i locali dove si fa il catechismo, la casa canonica, l’oratorio) e anche quelli di tutte le confessioni religiose che hanno stipulato un’intesa con lo Stato. Sono esenti, inoltre, quegli immobili degli enti non commerciali (cioè senza fini di lucro) che siano esclusivamente destinati a una serie di finalità elencate nella legge: e cioè attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive.

In questo gruppo rientrano anche gli enti ecclesiastici, ma la categoria è molto ampia, comprendendo gli enti del terzo settore, le organizzazioni non profit, le onlus, le cooperative sociali, gli enti delle altre confessioni religiose e le fondazioni che non hanno scopo di lucro. Si calcola, in base ai dati del Ministero dell’Economia, che gli enti ecclesiastici rappresentino solo il 4 per cento del numero complessivo di tutti i soggetti esenti.

Venendo agli esempi concreti, ciò significa che non pagano l’Ici ospedali, scuole e case di cura non solo facenti capo alla Chiesa cattolica, ma a uno qualunque degli organismi esentati per legge. Invece gli enti ecclesiastici hanno sempre pagato l’Ici per gli appartamenti di proprietà dati in locazione a terzi, oppure per i locali fittati ad attività commerciali come bar o ristoranti. Più complessa è invece la definizione dell’attività ricettiva. Un conto sono le case adibite a sede di campi scuola estivi da parte di gruppi autogestiti (queste rientranti nell’area dell’esenzione). Un altro conto è invece l’attività alberghiera vera e propria. E un caso particolare è rappresentato, infine, dagli immobili utilizzati in parte per una finalità esente, in parte no. In questi casi occorre fare una divisione catastale, altrimenti l’Ici si paga su tutto l’immobile.

Fin qui la norma del 1992, che – ripetiamo – non riguarda solo la Chiesa cattolica e che è stata pacificamente applicata in tutti questi anni. Ovviamente, trattandosi di una tassa comunale, singole controversie interpretative si sono avute qua e là. Ma la mole del contenzioso risulta abbastanza limitata. La vera difficoltà nasce in seguito a una sentenza della Cassazione del 2004, che è chiamata a decidere sull’attività di ospitalità svolta da un istituto religioso (bisogna ricordare a questo proposito che i due terzi dei beni ecclesiastici esenti dall’Ici sono di istituti religiosi e non fanno capo a parrocchie o a diocesi, né tanto meno alla Cei). L’attività sottoposta a giudizio è ricettiva (e dunque esente) o alberghiera? La Corte prima ribadisce i due requisiti fondamentali dell’esenzione (ente non commerciale e immobile destinato esclusivamente a una delle finalità previste dalla legge), poi introduce un terzo requisito che non è previsto dalla legge stessa. L’attività, afferma, deve essere oggettivamente non commerciale. La sentenza, però, crea tutta una serie di difficoltà pratiche e giuridiche. Ad esempio, se l’attività deve essere oggettivamente non commerciale, come si può gestire una scuola o un ospedale senza porre in essere operazioni commerciali? Senza contare che, proprio per legge, l’attività ricettiva, ammessa all’esenzione, è sempre considerata commerciale ai fini fiscali. Di qui la necessità di un intervento interpretativo del legislatore. Tale è, appunto, l’articolo 6 del decreto legge approvato l’altroieri al Senato. Il quale ribadisce semplicemente che sono esenti dall’Ici gli immobili degli enti ecclesiastici utilizzati «per attività di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura, pur svolte in forma commerciale, se connesse a finalità di religione o di culto». Ed è proprio in quell’inciso la natura interpretativa della norma. Se, infatti, non fosse intervenuto il legislatore, la sentenza del 2004, portata alle estreme conseguenze, avrebbe fatto sì che mentre gli altri enti non commerciali potrebbero continuare a usufruire dell’esenzione per tutti gli immobili previsti nella legge del 1992, gli enti ecclesiastici non pagherebbero l’Ici solo per le chiese, i seminari e poco altro. Non c’è, dunque, alcuna estensione dell’esenzione. Ma solo un provvedimento che impedisce un’arbitraria discriminazione.

Non è superfluo richiamare quei criteri che erano parsi qualificanti in questa delicata materia di esenzioni dall’Ici. Criteri già presenti nella legge istitutiva dell’imposta (emanata nel 1992), di cui si sono avvalsi finora tutti gli enti non commerciali senza distinzione confessionale (e quindi non solo quelli riconducibili alla Chiesa cattolica) e che sono stati pacificamente applicati per 13 anni anche agli enti religiosi destinati ad attività non-profit, fino a che una sentenza della Cassazione non ne ha dato una lettura restrittiva non adeguatamente motivata.

Primo criterio da tenere presente.
L’esenzione prevista dalla legge del 1992 non spetta solo agli immobili degli enti ecclesiastici, ma riguarda anche quelli nei quali tutti gli altri enti non commerciali (pubblici o privati, laici o religiosi, cattolici o di altre confessioni) svolgono le attività indicate nella nota 1) (in basso). Facciamo l’esempio dell’edificio che ospita una scuola materna. Quell’immobile non paga l’Ici sia se la scuola è gestita da una parrocchia o da un istituto religioso, sia se è gestita da un’associazione di genitori o da qualsiasi altra onlus anche appartenente ad altre confessioni religiose che abbiano l’intesa con lo Stato, sia, infine, se è gestita dal Comune o dallo Stato. Va ricordato per inciso che anche se si è esenti dall’Ici, si pagano comunque le imposte sulle attività. Perciò quella scuola sarà egualmente soggetta all’imposta sul reddito, all’Iva, all’Irap e così via.

Secondo criterio qualificante.
Perché il legislatore del 1992 ha ritenuto di dover escludere questi beni dal pagamento dell’Ici? I giuristi spiegano che «la norma esenta gli immobili nei quali, attraverso lo svolgimento di attività di rilevanza sociale da parte di soggetti che non operano con finalità di lucro, si creano le condizioni per una promozione del territorio comunale». Per questo l’esenzione spetta a tutti i soggetti del cosiddetto non profit, non importa se laici o religiosi, cattolici o meno: fondazioni, comitati, organizzazioni di volontariato e Ong, associazioni di promozione sociale, sportive dilettantistiche, familiari, sindacali, culturali, ricreative. Da chiunque questi organismi siano promossi.

Terzo criterio: i requisiti.
Secondo la legge del 1992, l’esenzione spetta all’intero mondo degli enti non commerciali, e non solo agli enti ecclesiastici, sulla base di due requisiti. Uno soggettivo: ad utilizzare l’immobile deve essere un ente non commerciale. E l’altro oggettivo: l’immobile deve essere totalmente destinato ad una o più attività indicate dalla legge (assistenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive). Non importa, invece, che queste attività siano svolte in forma commerciale (spesso, anzi, è quasi impossibile che non lo siano).
Riferito agli enti ecclesiastici, ciò comporta una conseguenza che è stata sistematicamente ignorata in questi giorni sia dagli organi di informazione, sia nelle dichiarazioni di certi politici. L’esenzione non riguarda tutti gli immobili degli enti ecclesiastici, ma solo quelli nei quali vengono svolte le attività indicate dalla legge sull’Ici. Sono esenti, ad esempio, le scuole e le mense per i poveri, ma non gli alberghi (come pure è stato ingiustamente affermato). E l’Ici viene regolarmente pagata anche per quei locali di proprietà ecclesiastica dati in fitto ad attività commerciali.

Allora, perché si rende necessario un nuovo intervento del legislatore? Perché la Cassazione in alcune sentenze del 2004 ha ritenuto di dover introdurre, accanto ai due già citati, un terzo requisito. Mentre per la legge del 1992 è necessario e sufficiente che l’immobile sia utilizzato da un ente non commerciale e che sia destinato ad una o più delle attività tassativamente elencate, per la Corte occorre anche che queste attività siano svolte in forma non commerciale. E proprio qui c’è la differenza. Perché quelle attività sono svolte spesso in forma almeno in parte commerciale (si pensi alla scuola cattolica che si sostiene sulle rette). Se prevalesse la lettura restrittiva della Cassazione, tutti questi immobili non sarebbero esenti dal pagamento dell’Ici. Ma se si esamina bene la legge del 1992 si ha la prova che la natura commerciale o meno dell’attività svolta nell’immobile è ininfluente ai fini del pagamento dell’Ici; la norma di esenzione non dà alcuna indicazione su come le attività debbano essere svolte. Basta che siano svolte da enti non profit e rientrino nell’elenco tassativo.

L’Ici, infatti, è un’imposta patrimoniale e grava sugli immobili e non sui redditi da questi prodotti. Ecco perché il legislatore può forse tornare a riconsiderare i criteri originari di esenzione. Anche in considerazione del fatto che un ripristino di tali criteri non comporta comunque alcuna nuova agevolazione e nessun danno alle casse dei Comuni. Su tutti i beni indicati dalla tabella, infatti, proprio perché le esenzioni esistono fin dal 1992, non è mai stata pagata l’Ici. E niente si può chiedere a titolo di rimborso. Di conseguenza, non c’è neanche bisogno, in parlamento, di alcuna copertura finanziaria.

1) Ecco l’elenco:
SOGGETTO A ICI O NON SOGGETTO A ICI 



ATTIVITÀ ASSISTENZIALI
Mense per poveri 
Case di accoglienza per indigenti 
Comunità di recupero per emarginati 
Centri di ascolto 
Dopo scuola 
Centri diurni 
Centri di aggregazione giovanile 
Consultori familiari 
Asili nido 

ATTIVITÀ SANITARIE
Case di cura 
Ambulatori 

ATTIVITÀ DIDATTICHE
Scuole materne 
Scuole primarie e secondarie 
Formazione professionale 

ATTIVITÀ RICETTIVE
Alberghi O
Case per ferie 
Pensionati 
Residence O
Ostelli per la gioventù 
Case per esercizi spirituali 

ATTIVITÀ CULTURALI
Musei 
Biblioteche 
Teatri 
Sale della comunità O

ATTIVITÀ RICREATIVE
Spazi attrezzati per giochi 

ATTIVITÀ SPORTIVE

Proprietà di Stato e Regioni
Immobili destinati esclusivamente all’uso istituzionale posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dagli Enti Locali, dalle Comunità montane, dai Consorzi tra gli enti precedenti, dalle Aziende sanitarie locali, dalle Istituzioni sanitarie pubbliche autonome, dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Ferrovie, ponti, fiere, torri dell’orologio e fortificazioni
Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (E/1: stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi, aerei, metropolitane, ferrovie, impianti di risalita in genere; E/2: ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio; E/3: Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche; E/4: Recinti chiusi per mercati, fiere, posteggio bestiame e simili; E/5: fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze; E/6: fari, semafori, torri per rendere l’uso dell’orologio; E/7 - E/8: fabbricati destinati all’esercizio pubblico del culto; E/9: altri fabbricati non compresi nelle precedenti categorie del gruppo E;

Musei, biblioteche, archivi
I fabbricati con destinazione a usi culturali esenti dall’irpef e irpeg come musei, biblioteche, archivi, ecc.;

Esercizio del culto
I fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e loro pertinenze, quelli di proprietà della Santa Sede;

Stati esteri e organizzazioni internazionali
I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

Edifici inagibili o inabitabili
I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati per attività assistenziali limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

Terreni agricoli in montagna o in collina
I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;

Attività sanitarie, didattiche e ricreative
Gli immobili utilizzati da enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

Messaggio del 20-08-2007 alle ore 10:20:16

Il segretario di Stato vaticano: "Tutti dobbiamo fare il nostro dovere"
"Pagare le tasse con leggi giuste"

Il segretario di Stato vaticano, cardinale Tarcisio Bertone al Meeting di Comunione e Liberazione, a Rimini, ricorda come anche il Vangelo indichi di "dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio".



E come la mettiamo con l'ICI caro il mio cardinale? Che la chiesa non paga grazie a leggine furbette che il legislatore ha creato apposta perche' se un edificio gestito da religiosi (clinica, casa di riposo, scuola, asilo ecc.) ha almeno una cappella, una statua o altro che lo faccia diventare non esclusivamente adibito a fini di lucro, automaticamente viene esentata dal pagamento dell'ICI. Si parla di 2 miliardi (diconsi duemiliardidieuro) di mancato introito che porterebbero alla tanto decantata riduzione delle tasse invocata dai cari silvio e umberto.

Chissa' se vale solo per la religione cattolica?

In caso a casa mia ci metto un bell'altare ad una divinita' di mia invenzione e mi esento dal pagare l'ICI.

Solita ipocrisia e doppio peso e doppia misura.

Ripeto pure qui: d'estate nulla di nuovo... tutte repliche.

Nuova reply all'argomento:

Bertone e le tasse

Login




Registrati
Mi so scurdate la password
 
Hai problemi ad effettuare il login?
segui le istruzioni qui

© 2026 Lanciano.it network (Beta - Privacy & Cookies)